Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20866 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20866 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18369/2016 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 6/2016, depositata il 11 gennaio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con processo verbale di constatazione del 2 marzo 2009 l’Agenzia delle entrate di Trento concludeva una verifica fiscale generale per l’annualità 2005 nei confronti del ricorrente; il contenuto del processo verbale di constatazione costituisce l’ integrale motivazione del l’ avviso di accertamento n. T2A01MU00419/2010 notificato in data 27 febbraio 2010. Seguiva, in data 21 aprile 2010, la presentazione di istanza di accertamento con adesione, la cui procedura si è conclusa infruttuosamente. Con il citato avviso, si accertavano maggiori ricavi pari a euro 134.831, applicando al costo del venduto di euro 427.438.66 un margine di contribuzione del 65%, riscontrato nelle aziende del settore.
Il ricorrente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento.
L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio.
La Commissione tributaria di primo grado di Trento, con sentenza n. 2/05/13, respingeva il ricorso.
-Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva atto di appello.
La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n. 6/2016, depositata l’ 11 gennaio 2016, ha rigettato l’appello.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-In via preliminare va esaminata la questione assorbente relativa alla dichiarazione di rinuncia al ricorso, conseguente all’adesione del contribuente all’istanza di definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022. L’istanza di adesione reca anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima.
Trattasi di rinuncia rituale, conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c. , non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. n. 10140/2020).
Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità.
– In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass. n. 10198/2018).
Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità (originaria) o d’improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione