Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29794 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29794 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
IRAP IRES IVA ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22135/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapp.te pro tempore NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti NOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliate presso quest’ultimo in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura AVV_NOTAIO dello
AVV_NOTAIO presso la quale è domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 537/2017, depositata il 3 maggio 2017; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 29 settembre 2023; uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore quali
AVV_NOTAIO, e l’AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO NOMEAVV_NOTAIO, i hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio .
Rilevato che:
Il 24 ottobre 2014 l ‘RAGIONE_SOCIALE delle entrate notificò a RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di noleggio di apparecchi per il gioco d’azzardo su mandato del concessionario della rete RAGIONE_SOCIALE, un avviso di accertamento relativo all’annualità 2009.
Tale atto riprendeva a tassazione ai fini Irap, Ires e Iva il maggior reddito accertato in capo alla società per effetto de ll’omessa dichiarazione di ricavi non contabilizzati e de ll’indebita detrazione di costi oggettivamente inesistenti, non inerenti e non documentati, oltre ad alcune violazioni formali, e conteneva anche l’irrogazione di sanzioni.
Un identico avviso fu notificato dall’Amministrazione ai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il connesso rilievo di utili extracontabili.
La società e i soci impugnarono gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, la quale, riuniti i ricorsi, li respinse.
Il successivo appello, proposto dai contribuenti innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, fu disatteso.
I giudici regionali ritennero anzitutto che gli atti impositivi fossero esenti dai vizi formali denunziati dalla società e dai soci, attinenti al rispetto dell’obbligo di informazione sull’esercizio dei poteri di controllo e alla tutela del diritto di difesa del contribuente.
Osservarono, poi: che la pretesa fondata sul rilievo di ricavi non contabilizzati era giustificata dall’esistenza di contratti con i clienti che prevedevano diverse condizioni economiche, non fondate su alcuna ragione oggettiva; quanto ai costi non riconosciuti, che essi erano in parte riconducibili ad operazioni fittizie intrattenute dalla società con la collegata RAGIONE_SOCIALE e in parte relativi ad attività di consulenza della cui inerenza non era stata data prova; che gli interessi e le sanzioni erano stati applicati nel loro corretto ammontare.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata dalla società e dai soci con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, e l’Amministrazione ha resistito con controricorso mediante il patrocinio dell’Avvocatura generale dello AVV_NOTAIO.
Nelle more, i ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato istanza di definizione della controversia, alla quale ha fatto seguito decreto di estinzione del giudizio.
Il 18 aprile 2023 l’Avvocatura generale ha depositato istanza di fissazione d’udienza in relazione alla posizione di RAGIONE_SOCIALE
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma secondo, della L. n. 212/2000, con particolare riguardo alla mancata indicazione delle valide fonti d’innesto’, la ricorrente censura la sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto soddisfatto l’obbligo previsto dalla norma evocata dall’avvenuta esibizione, da parte dell’Ufficio, dell’ordine di servizio e della documentazione attestante la legittimità della delega nominativa rilasciata al funzionario competente.
Secondo la società, il richiamo normativo alle «ragioni» che hanno giustificato la pretesa e al relativo oggetto andrebbe interpretato nel senso di esigere un’espressa indicazione dello specifico motivo della verifica fiscale e del criterio che ha guidato le scelte dell’Erario nel condurre le conseguenti attività ispettive. L’atto impositivo sarebbe pertanto invalido a causa dell’insufficienza delle indicazioni ivi contenute.
Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione de ll’art. 7 della l. n. 212/20 00, dell’art. 5 2, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’art. 2697 cod. civ., la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano ritenuto illegittimo l’atto impositivo quantunque adottato in violazione dell’obbligo di motivazione.
Lamenta, in particolare, che non le sono mai stati esibiti i processi verbali relativi agli accessi effettuati in sede ispettiva, quantunque tale obbligo sia stabilito dall’art. 52, comma sesto, del d.P.R. n. 633/1972.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in relazione alla statuizione concernente l’addebito di ricavi non contabilizzati.
Osserva che, per tale profilo della pretesa erariale, la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALERRAGIONE_SOCIALE si è limitata a rilevare «l’esistenza di contratti che prevedevano percentuali diverse e condizioni economiche per le quali non si vede la motivazione né la possibilità della disapplicazione prospettata nel calcolo proposto dal contribuente»; essa, invece,
nel proprio atto di appello aveva svolto considerazioni che giustificavano le sue operazioni negoziali con riferimento al criterio ermeneutico di cui all’articolo 1362, comma secondo, cod. civ., e, sul punto, la sentenza impugnata non aveva espresso alcuna valida motivazione.
Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 cod. civ. in relazione al capo della sentenza che concerne il mancato riconoscimento di costi.
Ad avviso della ricorrente, la sentenza d’appello avrebbe erroneamente ritenuto assolto il corrispondente onere probatorio da parte dell’Ufficio.
Con il quinto mezzo la società ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.
Assume che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di pronunziarsi in merito alla sua doglianza concernente l’illegittima richiesta e determinazione degli interessi e delle sanzioni.
Con il sesto motivo, infine, la sentenza d’appello è criticata nella parte in cui ha ritenuto legittima l’imputazione ai soci pro quota del maggior reddito accertato a carico della società.
Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso.
Al riguardo, è necessaria una breve ricostruzione della vicenda processuale nel suo complesso.
7.1. Il 5 giugno 2019 i soci ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato istanza per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6, commi 8, 9 e 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. n. 136 del 2019.
A seguito di tale istanza, corredata della documentazione prevista, e sul rilievo del fatto che nessuna delle parti aveva
avanzato istanza di trattazione, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del medesimo decreto, entro il termine del 31 dicembre 2020, questa Corte ha dichiarato estinto il giudizio con decreto presidenziale n. 32159 del 2 novembre 2022.
7.2. Successivamente, come osservato in premessa, con istanza depositata il 18 aprile 2023 l’Avvocatura generale ha chiesto disporsi la fissazione d’udienza in relazione alla posizione di RAGIONE_SOCIALE
In prossimità dell’udienza, con atto depositato il 27 settembre 2023, RAGIONE_SOCIALE ha poi formulato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, corredandola con la domanda di definizione agevolata della controversia già trasmessa via p.e.c. all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate in data 25 settembre 2023, con allegata quietanza di avvenuto versamento della prima rata delle somme dovute.
7.3. Poste tali coordinate in fatto, occorre anzitutto osservare che, quantunque apparentemente reso in relazione all’intero giudizio, il decreto di estinzione n. 32159 del 2022 deve intendersi riferito al solo segmento della controversia concernente i soci.
In tal senso, infatti, va data continuità al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il contenuto decisorio di un provvedimento giurisdizionale è rappresentato non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto integrano una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (così, fra le altre, Cass. n. 26802/2022; Cass. n. 14547/2019; Cass. n. 19252/2018; Cass. n. 23751/2015; Cass. n. 14499/2014).
Nel decreto in questione, l’unico elemento di raccordo fra il dispositivo e le sue premesse argomentative è costituito dal richiamo della documentazione depositata dai contribuenti ai fini della definizione agevolata della controversia.
Pertanto, avuto riguardo alla natura scindibile della controversia -nella quale convivono le autonome posizioni soggettive della società e dei soci -non si può dubitare che la declaratoria di estinzione sia riferita esclusivamente a questi ultimi, destinatari di atti impositivi concernenti gli utili extracontabili distribuiti per effetto del maggior reddito accertato a carico della prima, la quale, invece, è rimasta estranea ad ogni procedimento definitorio.
7.4. Logico corollario di tale impostazione è l’irrilevanza del fatto che l’istanza di trattazione del giudizio sia stata depositata tardivamente dall’amministrazione finanziaria , essendo già decorso il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di cui all’art. 391, comm a primo, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, n. 19980/2014), né potendo la stessa essere valutata come istanza di revocazione o correzione di errore materiale, poiché tali rimedi sono circoscritti dall’art. 391 -bis cod. proc. civ. (nel testo vigente ratione temporis ) alle sentenze e alle ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 375, comma primo, numm. 4 e 5 (cfr., da ultimo, Cass. n. 2844/2023).
Il giudizio, infatti, è stato rimesso in udienza per il suo prosieguo in ragione del fatto che il decreto di estinzione non aveva prodotto effetti nei confronti della contribuente RAGIONE_SOCIALE , della quale permaneva l’interesse alla statuizione sulla pretesa erariale; non era necessario, in altri termini, che la
fissazione dell’udienza fosse sollecitata dall’istanza di una delle parti interessate.
7.5. È in relazione a detto ultimo interesse che rileva, poi, la circostanza dell’avvenuto d eposito -da parte della società, con atto del 27 settembre 2023 -di un’ autonoma istanza di estinzione del giudizio, fondata sul diverso presupposto normativo di cui a ll’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022 .
A detta istanza sono state allegate la domanda di definizione agevolata in relazione alla controversia in oggetto, presentata mediante consegna a mezzo EMAIL all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate in data 25 settembre 2023, e la quietanza relativa al versamento, effettuato in pari data, della prima rata delle somme dovute.
Risulta pertanto adempiuto l’onere, previsto a carico del contribuente, di depositare, entro il 10 ottobre 2023, «presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» (art. 1, commi 197 e 198, come modificato dall’ar t. 20, comma 1, lett. c), del d.l. 30 marzo 2023), dal che consegue, ai sensi dei successivi commi 200 e 201, la declaratoria di estinzione del processo, le cui spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Sussistono dunque i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio anche nei confronti della società.
8. In relazione alle considerazioni che precedono, può essere formulato il seguente principio di diritto: « In presenza di giudizio di legittimità soggettivamente complesso, a fronte di una declaratoria di estinzione per condono con decreto presidenziale ex art. 391 cod. proc. civ. , si deve indagare l’effettiva portata del provvedimento, alla luce non solo del dispositivo, ma anche della motivazione. Laddove il decreto di estinzione richiami
espressamente una pratica di condono versata in atti, la quale risulti univocamente riferita ad un procedimento di definizione agevolata promosso solo da alcuni dei contribuenti, si deve ritenere che, per la natura scindibile della controversia, il decreto che dichiara l’estinzione sia limitato alla sola posizione di questi ultimi e non produca effetti estintivi nei confronti di altra parte contribuente estranea alla sanatoria.
Ne deriva che il rilievo dell’effettiva portata del decreto non è sottoposto a istanza di trattazione nel termine di dieci giorni dalla sua pronuncia (art. 391, comma terzo, cod. proc. civ.), poiché, per la limitazione soggettiva dell’estinzione medesima, il giudizio di legittimità va comunque rimesso in udienza, d’ufficio o su richiesta degli interessati, per il prosieguo e la definizione della posizione non ancora sanata, la quale, a sua volta, ben può essere definita con autonoma e successiva procedura di condono ».
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio promosso da RAGIONE_SOCIALE per intervenuta cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio promosso da RAGIONE_SOCIALE per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023.