Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35391 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35391 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2201/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1446/2017 depositata il 12/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE.
L’appello erariale contro la sentenza della CTP di Lucca che aveva annullato parzialmente gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, recanteideterminazione di maggior
reddito per il 2009, 2010 e 2011 ai fini IRES, IVA e IRAP, è stato respinto dalla CTR Toscana con la sentenza in epigrafe, che aveva invece accolto l’appello incidentale della contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su due motivi e ha depositato memoria.
Ha resistito con controricorso la società, che ha depositato a sua volta memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con istanza depositata il 3.10.2023 la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di lite tributaria pendente di cui all’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022 e ha depositato copia della domanda e quietanza di versamento della prima rata, chiedendo l’estinzione del giudizio con spese compensate.
Con memoria depositata il 23.10.2023 l’RAGIONE_SOCIALE ha aderito alla richiesta della contribuente, che ha rinnovato l’istanza di estinzione con memoria depositata il 26.10.2023.
Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio;
spese a carico di chi le ha anticipate.
Roma, 8 novembre 2023