Definizione Agevolata: Come Chiudere un Contenzioso Fiscale
La definizione agevolata delle liti pendenti, spesso nota come “tregua fiscale”, rappresenta uno strumento cruciale per cittadini e imprese che desiderano porre fine a lunghi e onerosi contenziosi con il Fisco. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come questa procedura possa portare all’estinzione completa di un giudizio tributario, anche quando questo è giunto al suo grado più alto. Analizziamo insieme questo caso per comprendere il meccanismo e le sue implicazioni.
I Fatti del Contenzioso
Tutto ha origine da un avviso di accertamento notificato a una società per l’anno d’imposta 2006. L’Agenzia Fiscale contestava la contabilizzazione di fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, ovvero scambi commerciali reali ma intercorsi con soggetti diversi da quelli formalmente indicati nei documenti.
La società contribuente ha impugnato l’atto e ha ottenuto ragione sia in primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale, sia in secondo grado, davanti alla Commissione Tributaria Regionale. Quest’ultima, con una sentenza del 2016, ha rigettato l’appello dell’amministrazione finanziaria.
Non arrendendosi, l’Agenzia Fiscale ha proposto ricorso per cassazione, portando la controversia davanti alla Suprema Corte.
La Svolta nel Processo: L’Impatto della Definizione Agevolata
Durante la pendenza del giudizio in Cassazione, è intervenuta una novità legislativa decisiva: la Legge n. 197 del 2022 ha introdotto una nuova opportunità per la definizione agevolata delle liti fiscali. Cogliendo questa occasione, la società contribuente ha presentato l’istanza di adesione e ha provveduto al pagamento di quanto dovuto secondo le modalità previste dalla norma.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, una volta ricevuta la documentazione che attestava l’avvenuta richiesta di definizione agevolata e il relativo pagamento, ha dovuto prendere atto di questa circostanza. La stessa Agenzia Fiscale aveva inoltre comunicato alla Corte che la causa in questione rientrava nell’elenco di quelle oggetto di definizione.
Di fronte a questi elementi, la Corte non ha potuto fare altro che agire di conseguenza. Il Codice di procedura, infatti, prevede che quando viene a mancare l’oggetto del contendere, il processo si estingue. L’adesione alla tregua fiscale ha proprio questo effetto: risolve la lite alla radice, rendendo superfluo proseguire con il giudizio per accertare chi avesse ragione o torto nel merito.
La Corte ha quindi dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio, ponendo fine a una controversia durata oltre un decennio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la piena efficacia dello strumento della definizione agevolata come meccanismo di chiusura tombale dei contenziosi tributari. Per il contribuente, i vantaggi sono evidenti: la possibilità di chiudere una pendenza pagando un importo ridotto, evitando i costi e le incertezze di un lungo processo. Per lo Stato, rappresenta un modo per incassare somme in tempi rapidi e deflazionare il carico di lavoro degli uffici giudiziari.
Un aspetto importante chiarito dalla Corte riguarda le spese processuali. In caso di estinzione per questa causa, le spese legali sostenute da ciascuna parte restano a carico della stessa. Non vi è, quindi, una condanna al pagamento delle spese in favore di una delle parti, poiché il giudizio non si conclude con una vittoria o una sconfitta, ma semplicemente si interrompe.
Qual è l’effetto della presentazione di un’istanza di definizione agevolata su un processo in corso?
L’adesione alla definizione agevolata, documentata dalla relativa istanza e dal pagamento, determina l’estinzione del giudizio pendente, poiché viene a mancare l’oggetto del contendere.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna alle spese, in quanto il processo si estingue senza una decisione sul merito.
Cosa deve dimostrare il contribuente per ottenere l’estinzione del giudizio in Cassazione?
Il contribuente deve documentare di aver presentato l’istanza di definizione agevolata ai sensi della normativa di riferimento (in questo caso, L. 197/2022) e di aver effettuato il relativo pagamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9000 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Oggetto: Tributi – Avviso di accertamento – Estinzione per definizione agevolata.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6992/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ( PEC: EMAIL), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia n. 4754/65/16, depositata il 15 settembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con sentenza n. 4754/65/16 del 15/09/2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 168/08/13 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006;
1.1. come si evince dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo veniva contestata alla società contribuente la contabilizzazione di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti;
avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
va pregiudizialmente evidenziato che RAGIONE_SOCIALE ha documentato di avere presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’ art. 1, commi da 186 a 202, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, e di avere effettuato il relativo pagamento;
poiché la causa rientra nell’elenco RAGIONE_SOCIALE cause oggetto di definizione comunicato a questa Corte da AE, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma l’8 novembre 2023 .