Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5760 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5379/2020 proposti da:
NOME COGNOME, nato a RAGIONE_SOCIALE (PI) il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE) ed ivi residente, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Pisa (C.F.: CODICE_FISCALE; casella di posta elettronica certificata: EMAIL), unitamente, ma con poteri disgiunti, all’AVV_NOTAIO del Foro di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE; casella di posta elettronica certificata: EMAIL) ed elettivamente domiciliato presso lo studio d i quest’ultimo , sito in Roma (RM) RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL), giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente – contro
Avviso accertamento ICI -Estinzione per definizione agevolata
COMUNE RAGIONE_SOCIALE PONTEDERA (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del dirigente pro tempore AVV_NOTAIOssa NOME AVV_NOTAIO, nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, autorizzata con determinazione n. 1 del 03/01/2022, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Firenze (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo email: EMAIL) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Corso INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE), come da mandato rilasciato su foglio separato da intendersi congiunto al controricorso;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 1071/9/2019 emessa dRAGIONE_SOCIALE CTR Toscana in data 27/06/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava dinanzi RAGIONE_SOCIALE CTP di Pisa un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011 relativi ad alcuni terreni, deducendo che il valore attribuito all’area era fuori mercato.
La CTP accoglieva il ricorso.
Sull’impugnazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la CTR Toscana accoglieva il gravame, evidenziando che, per quanto già con il ricorso introduttivo il contribuente avesse denunciato che la determinazione dell’imposta era stata sostenuta solo dal riferimento ad un pregresso accordo tra le parti, il riferimento RAGIONE_SOCIALE conciliazione avvenuta dinanzi RAGIONE_SOCIALE CTP di Pisa rappresentava solo un elemento della motivazione dell’avviso di accertamento.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di tre motivi. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione, in violazione degli artt. 36 d.lgs. n.
546/1992 e 132, secondo comma, n. 4, e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR esplicitato le ragioni per le quali aveva considerato la conciliazione giudiziale una parte, anziché la totalità , della motivazione dell’atto impugnato.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 162, l. n. 296/2006, 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che gli avvisi di accertamento in rettifica ICI devono essere motivati sulla base dei parametri indicati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 277, primo comma, cod. p roc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulle censure di merito avanzate nei confronti dell’avviso di accertamento, trascurando tutti i motivi formulati con il ricorso di primo grado e riproposti nel giudizio d’appello.
Con nota del 16.2.2024 l’Amministrazione comunale ha evidenziato che <>.
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dRAGIONE_SOCIALE l. n. 225 del 2016, richiamato dall’art. 1, comma 5, de l d.l. n. 148 del 2017, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia (come nel caso di specie) ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege ,
qualora sia resistente o intimato (arg. da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 27.2.2024.