Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31826 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31826 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna, n. 2761, depositata il 27 ottobre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3
ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’Amministrazione notificava avviso di accertamento a carico della Società in nome collettivo RAGIONE_SOCIALE relativo all’anno d’imposta 2007, con recupero a tassazione di maggiori ricavi per € 128.597,49.
La CTP accoglieva il ricorso e la CTR respingeva il gravame proposto dall’Agenzia, che quindi ricorre in cassazione con un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso, ma
DEFINIZ. AGEV.
successivamente ha depositato istanza di definizione agevolata depositata in atti.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente deve darsi atto che la contribuente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, contenente specifico riferimento all’avviso di accertamento per cui è causa. La stessa ha altresì depositato comunicazione dell’Agente della riscossione con il quale si dà atto che, con riguardo alla società ed ai soci, ‘non sono emerse differenze rispetto al dichiarato’, così ritenendo la regolarità della domanda stessa, corredata peraltro della prova del pagamento della prima rata.
2.In ragione di quanto precede, ed essendo mancata istanza di fissazione dell’udienza nei termini previsti, la controversia dev’essere dichiarata estinta, con spese a carico della parte che le ha anticipate in base all’art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. n. 119/18.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024