Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7496 Anno 2025
Oggetto:Tributi
Irpef, add. com. e reg. 2014
ESTINZIONE
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7496 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 26353 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
da
NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine de l ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso l’Avv.to NOME COGNOME, in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2358/22/2021, depositata in data 15 marzo 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 marzo 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2358/22/2021, depositata in data 15 marzo 2021, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 4196/22/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta contribuente, quale socio (al 40%) di RAGIONE_SOCIALE , avverso l’avviso di accertamento n. TF3010802344/2018 con il quale era stato imputato nei confronti di quest’ultimo, per l’anno 2014, ai fini Irpef, un maggiore reddito da partecipazione societaria in applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili contestati, in forza di avviso di accertamento TF 3030802249/2018 nei confronti della detta società, a ristretta base societaria;
-la CTR ha osservato che – premesso che, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base azionaria, l’accertamento degli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell’accertamento presuntivo nei confronti del socio – nella specie,
l ‘avviso di accertamento emesso in applicazione della presunzione di distribuzione alla socia degli utili extracontabili della società era legittimo non avendo la contribuente opposto alcun motivo di merito per contestare detta presunzione limitandosi a confutare la fondatezza dell’accertamento presupposto senza fornire la prova del mancato passaggio in giudicato della sentenza della CTP n. 17073/35/18 (di rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso societario) come sarebbe stato suo onere al fine di ottenere la sospensione del procedimento (neppure richiesta);
-l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
-la ricorrente ha depositato memoria;
-all’udienza del 22 giugno 2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti RG n. 15892/2021 e RG 15467/2021.
in data 25 settembre 2023- e nuovamente in data 23.12.2024Passaro NOME ha depositato ‘nota deposito documenti’ contenente istanza di definizione della lite, ai sensi dell’art. 5 L. 130 del 2022 , con ricevuta di presentazione e copia del Modello F24 di versamento in un’unica soluzione dell’importo dovuto;
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente va osservato che, allo stato, non si ravvisano i presupposti per la trattazione congiunta del presente procedimento con quelli RG n. 15892/2021 e RG 15467/2021, essendo stato il primo -sul ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro COGNOME– definito con decreto di estinzione di questa Corte, sezione tributaria, n. 18183/2024 del 23.5.2024 e il secondo con ordinanza di questa Corte, sezione tributaria, n. 8045 del 2024, di rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in
liquidazione avverso la sentenza della CTR della Campania n. 5801/08/2020.
2 .Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 295 c.p.c., 124 disp. att. c.p.c., per avere la CTR ritenuto legittim o l’avviso di accertamento in questione in considerazione della efficacia estensiva della sentenza della CTP n. 17073/35/18 (di rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso societario), non avendo la contribuente fornito la prova della non definitività della detta pronuncia ancorché colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio debba dimostrarlo corredandola di idonea certificazione dalla quale risulti che la stessa non sia soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza né che sia onere di quest’ultima dimostrare la non impugnabilità della sentenza; peraltro, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe omesso di considerare che, con la memoria depositata telematicamente il 19.1.2021, era stata prodotta la sentenza n. 5801/2020 della CTR della Campania di riforma della sentenza n. 17073/35/18 e avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione del giudizio pregiudicato ex art. 295 c.p.c. o la riunione dei giudizi.
3 . Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ‘ l’omessa disamina della memoria illustrativa; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; error in procedendo; violazione dell’art. 112 c.p.c ‘ per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso in questione in considerazione della sentenza della CTP n. 17073/35/18 (di rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso societario) senza considerare la memoria depositata
telematicamente il 19.1.2021 cui era stata allegata la sentenza n. 5801/2020 della CTR della Campania con la quale era stata riformata la decisione resa nel giudizio societario.
4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost. nonché 132 e 274 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per avere la CTR accolto l’appello dell’Agenzia con una motivazione apparente, limitandosi ad una mera adesione alla sentenza resa nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento emesso a carico della soci età.
In data 25 settembre 2023- e nuovamente in data 23.12.2024Passaro NOME ha depositato ‘nota deposito documenti’ contenente istanza di definizione della lite, ai sensi dell’art. 5 della L. 130 del 2022, con ricevuta di presentazione del 19.1.2023 e copia del Modello F24 di versamento in un’unica soluzione dell’importo dovuto (euro 3.328,20) e ricevuta telematica del versamento in data 13.1.2023.
6. L’art. 5, comma 7, legge citata, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. I commi 11 e 12 dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, prevedono, poi, che: «11. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. 12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione».
6.Nella specie, non risulta essere stato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
P ertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’ente impositore, il collegio valuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 5, commi 12 e 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130; in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2024, n. 7871), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sens i dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma in data 11 marzo 2025
la Presidente
NOME COGNOME