Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34729 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34729 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
Oggetto: definizione agevolata estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22770/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec:
) domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2271/17/2022 depositata l’1 8 marzo 2022, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, è stato accolto l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 6638/14/2015 la quale ha accolto il ricorso introduttivo della società RAGIONE_SOCIALE, proposto avverso l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente oggetto IRES, IRAP ed IVA, oltre accessori, relativo all’anno d’imposta 2010 .
Le riprese hanno tratto origine da p.v.c. in cui è stata contestata l’irregolare tenuta della contabilità e la deduzione e detrazione di costi non inerenti. I l giudice d’appello ha riformato la sentenza del giudice di prime cure, favorevole alla società, ritenendo in via preliminare che il contraddittorio endoprocedimentale fosse regolarmente intervenuto e, nel merito, che le pretese dell’Amministrazione finanz iaria fossero fondate.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione la contribuente per due motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Anteriormente all’udienza , con memoria illustrativa corredata da documentazione la società ha reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022 offrendo a corredo documentazione
sull’intervenuto pagamento, chiedendo inizialmente la sospensione e poi l’estinzione del processo.
Considerato che:
Con memoria illustrativa corredata da documentazione depositata il 9 ottobre 2023 la contribuente rende noto di essersi avvalsa RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto sal vo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tale domanda nonché ricevuta del versamento tramite F24, per l’ avviso impugnato e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.
Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’ estinzione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023