Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7925 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7925 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
Tributi -estinzioneDefinizione agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4664/2016 R.G., proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso, per procura in atti, dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato indirizzo p.e.c.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3377/2015, depositata il 16 luglio 2015;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
udito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale dott.NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere;
uditi per il ricorrente l’Avv. NOME COGNOME per delega dell’Avv. NOME COGNOME e per la controricorrente l’Avv. NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME ha proposto ricorso, su sette motivi, nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate , che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRPEF dell’anno di imposta 200 6, ne aveva rigettato l’appello avverso la prima decisione , anch’essa sfavorevole.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere allegando comunicazione pervenuta dall’Agenzia delle entrate la quale dà atto dell’avvenuta definizione da parte del contribuente dei carichi di ruolo legati all’avviso di accertamento oggetto di impugnazione.
Memoria di analogo contenuto con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata depositata dal difensore del ricorrente.
Considerato che:
entrambe le parti, rappresentando e allegando l’avvenuta integrale definizione da parte del contribuente, oggi ricorrente, dei carichi di
ruolo conseguenti all’avviso di accertamento oggetto del giudizio, hanno palesato il loro disinteresse alla prosecuzione del giudizio e chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere.
Le spese rimangono a carico di chi le ha sopportate.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025.