Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7925 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7925 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
Tributi -estinzioneDefinizione agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4664/2016 R.G., proposto da:
NOME, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che la rappresenta e difende, controricorrente avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia n. 3377/2015, depositata il 16 luglio 2015;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M. nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio con cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere;
uditi per il ricorrente l’AVV_NOTAIO per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e per la controricorrente l’AVV_NOTAIO.
Rilevato che
NOME COGNOME ha proposto ricorso, su sette motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRPEF RAGIONE_SOCIALE‘anno di imposta 200 6, ne aveva rigettato l’appello avverso la prima decisione , anch’essa sfavorevole.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza in prossimità RAGIONE_SOCIALEa quale il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato ha depositato istanza di declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere allegando comunicazione pervenuta dall’RAGIONE_SOCIALE la quale dà atto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta definizione da parte del contribuente dei carichi di ruolo legati all’avviso di accertamento oggetto di impugnazione.
Memoria di analogo contenuto con richiesta di declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere è stata depositata dal difensore del ricorrente.
Considerato che:
entrambe le parti, rappresentando e allegando l’avvenuta integrale definizione da parte del contribuente, oggi ricorrente, dei carichi di
ruolo conseguenti all’avviso di accertamento oggetto del giudizio, hanno palesato il loro disinteresse alla prosecuzione del giudizio e chiesto che venga dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio con cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
Le spese rimangono a carico di chi le ha sopportate.
In ragione RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025.