Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30918 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30918 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20033/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente –
Oggetto: tributi definizione agevolata
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 760/01/22 depositata in data 18 gennaio 2022 Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
Che la società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale, a seguito di invito al contraddittorio, si accertavano maggiori IRES, IRAP e IVA relative al periodo di imposta 2014, oltre sanzioni e accessori; l ‘Ufficio disconosceva alcuni costi relativi ai fornitori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in quanto ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti;
che la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso;
che la CTR della Campania, con sentenza in data 18 gennaio 2022, ha rigettato l’appello della società contribuente, rilevando che i fornitori fossero privi di organizzazione e, quanto al periodo di imposta in oggetto, fossero risultati inadempienti agli obblighi dichiarativi e -quanto alla società RAGIONE_SOCIALE -la stessa si fosse resa responsabile di operazioni attive anomale quanto agli importi dichiarati;
che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO
Che la società ricorrente, con memoria in data 6 ottobre 2023 ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata di cui alla l. 29 dicembre 2022, n. 197, dando atto di avere versato la prima rata;
che risultano allegate la ricevuta di presentazione della definizione agevolata e il pagamento della prima rata della stessa, per cui deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, in data 20 ottobre 2023