Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14491 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2593/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, che la rappresenta e difende per legge.
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, ciascuno sia in proprio che nella qualità di ex socio della RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale, e domiciliati presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione, in INDIRIZZO.
-controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 62/2017, depositata il 10 gennaio 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare estinto il giudizio ex art. 1 legge n. 197 del 2022;
udito per l’Avvocatura generale dello Stato l’AVV_NOTAIO , che ha dedotto l’ effetto estintivo, associandosi, senza riserve, alla richiesta di parte avversaria; . NOME COGNOME, per delega scritta dell’AVV_NOTAIO udito per l i contribuenti l’ AVV_NOTAIO, che ha dedotto l’integrale effetto estintivo;
FATTI DI CAUSA
1. All’esito di indagini di polizia giudiziaria eseguite nel procedimento penale a carico di NOME COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta s.n.c., e di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emise, per gli anni 2003, 2004 e 2005, avvisi di accertamento in capo alla società (cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 31/12/2008) e, per il principio di trasparenza ex art. 5 t.u.i.r., in capo ai soci, per i loro redditi partecipazione (in proporzione alle quote).
Per la riscossione frazionata dei predetti avvisi vennero poi iscritti a ruolo gli importi dovuti provvisoriamente, in pendenza di giudizio, con la conseguente notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
2. Tutti gli atti vennero impugnati con separati ricorsi da COGNOME NOME, COGNOME NOME, e COGNOME NOME, ciascuno sia in proprio che nella qualità di ex socio della RAGIONE_SOCIALE
Dopo aver riunito i giudizi, l’adita Commissione tributaria provinciale di Treviso li accolse, così in conclusione motivando (come trascritto nel ricorso erariale, senza contestazioni): « La Commissione, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dichiara la decadenza dell’RAGIONE_SOCIALE dall’accertamento in capo a COGNOME NOME e COGNOME NOME per gli anni 2003 – 2004 e 2005; accoglie i ricorsi proposti avverso le cartelle esattoriali dai soci della RAGIONE_SOCIALE essendo gli atti prodromici (avvisi di accertamento), per i due soci COGNOME dichiarati illegittimi per decadenza del termine di accertamento, per il socio COGNOME NOME rideterminato in considerazione dell’incidenza dei costi sui maggiori ricavi accertati in capo alla società; accoglie parzialmente i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento del socio COGNOME NOME determinando in capo alla società il maggior reddito per il 2003 in Euro 381.950,13, per il 2004 ni Euro 569.257,11, per il 2005 in Euro 397.099,50 e ciò ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette ed Irap e confermando il maggior imponibile ai fini Iva, nella percentuale pari al 20% degli importi di cui ai maggiori ricavi accertati, rispettivamente in Euro 663.223,00 ; in Euro 1.103.211,00 ed in Euro 1.121.750,00. Manda all’Ufficio per la rideterminazione del dovuto quanto ad imposte sanzioni ed interessi. Vista la parziale soccombenza si ritiene di compensare le spese del giudizio.».
La CTP ha quindi pronunziato il seguente dispositivo: « La Commissione, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dichiara la decadenza dell’RAGIONE_SOCIALE
dall’accertamento in capo a COGNOME NOME e COGNOME NOME per gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005; accoglie i ricorsi riuniti contro le cartelle esattoriali; accoglie parzialmente i ricorsi di COGNOME NOME per il 2003, 2004, 2005 determinando il maggior reddito della società per il 2003 in E. 381.950,13, per il 2004 in E. 569.257,11 e per il 2005 in E. 397.099,50 e ciò ai soli fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette ed Irap. Respinge nel resto. Spese compensate.».
Avverso la sentenza di primo grado, per i capi a sé sfavorevoli, ha proposto appello l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che comunque, in ottemperanza alla stessa decisione della CTP, che aveva dichiarato la decadenza dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’accertamento nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per gli anni di imposta 2003-2004-2005, aveva sgravato le cartelle di pagamento nn. 11320140001634947 a carico di COGNOME NOME e n. 11320140001106968002 a carico di COGNOME NOME.
L’adita Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha rigettato l’appello erariale.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, proponendo tre motivi d’impugnazione.
Si sono difesi con controricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali soci della cessata RAGIONE_SOCIALE
Gli stessi controricorrenti hanno depositato nota dichiarando che si sono avvalsi della procedura di definizione agevolata della controversia, come previsto dall’art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197 del 2022, e dando atto di produrre copia della domanda di definizione agevolata, con attestazione dell’RAGIONE_SOCIALE di deposito della domanda e di avvenuto pagamento del dovuto, « per ciascuna annualità dei tributi in contestazione», chiedendo pertanto che sia dichiarata l’estinzione del procedimento.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per l’intervenuta definizione agevolata.
I contribuenti hanno depositato memoria, nella quale hanno nuovamente richiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per la definizione agevolata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che in udienza le parti, espressamente sollecitate dalla relazione introduttiva, hanno dato atto, senza riserve, della coincidenza tra la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197 del 2022- invocata dai contribuenti con produzione di documentazione al
riguardo ( che trova peraltro riscontro, almeno con riferimento a COGNOME NOME e COGNOME NOME, nell’apposito elenco trasmesso a questa Corte dall’RAGIONE_SOCIALE, in ottemperanza all’articolo 40, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 411, dal quale non risultano diniego del beneficio né limitazio ni all’effetto di quest’ultimo rispetto alla controversia ) e la materia del contendere di cui al ricorso erariale, tant’è che la stessa parte ricorrente si è associata alla richiesta RAGIONE_SOCIALE controparti di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, in conformità alle conclusioni anche del P.G., senza alcuna limitazione.
Tale dichiarazione concorde RAGIONE_SOCIALE parti tutte – comunque quanto meno sostanzialmente abdicativa , per mancanza d’interesse, del l’intero ricorso da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, con relativa accettazione- è conforme alla richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e determina l’estinzione del giudizio.
Tanto premesso, il processo va dichiarato estinto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024.