Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14092 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14092 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 3270/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: EMAIL);
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5190/20/2018, depositata il 28.11.2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi
La CTP di Milano accoglieva parzialmente il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l ‘avviso di accertamento per IVA, in relazione all’ anno 2007;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e accoglieva quello incidentale proposto dal contribuente;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
il contribuente resisteva al ricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt. 2639, 2495 cod. civ., 7 del d.l. n. 269 del 2003 e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso che il COGNOME fosse socio occulto, amministratore di fatto e ideatore del meccanismo fraudolento;
ciò premesso, con istanza depositata in data 1.08.2023, il ricorrente ha chiesto di sospendere il giudizio, essendosi avvalso della definizione RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi 186 -202 della l. n. 197 del 2022, e ha allegato la relativa domanda, unitamente alla copia della PEC di trasmissione della stessa all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla quietanza di pagamento dell’intera somma dovuta;
con successiva istanza del 24.11.2023, il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
-ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del d.l. n. 34 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE
contro
versie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’ ;
-ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit., poi, «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessante giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine’ (comma 200); ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201);
-poiché all’istanza di sospensione risultano allegate la domanda di definizione agevolata con relativa ricevuta e il pagamento della
somma dovuta, il giudizio va dichiarato estinto, con spese a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate;
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2023.