Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2084 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2084 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20859/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro
COGNOME NOME -intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA n. 741/2022 depositata il 28 febbraio 2022
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava ad NOME COGNOME un avviso di accertamento relativo all’anno 2013 con il quale, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rilasciate dai sostituti d’imposta, riprendeva a tassazione, ai fini dell’IRPEF, un reddito di lavoro dipendente maggiore di quello denunciato dal contribuente.
Il COGNOME impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, la quale, con sentenza n. 741/2022 del 28 febbraio 2022, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte privata, annullava l’avviso di accertamento impugnato, rilevando che: «il contribuente non (avev) a omesso di indicare in dichiarazione i predetti redditi, ma li (avev) a erroneamente qualificati come redditi da lavoro autonomo, mentre invece essi pacificamente costitui (va) no redditi assimilati al lavoro dipendente» ; -di conseguenza, «del tutto illegittimamente l’ente impositore (avev) a ricalcolato l’imponibile senza scomputare il preteso maggior reddito accertato dal reddito da lavoro autonomo dichiarato, così duplicando i medesimi importi sotto due voci» .
Contro tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi così rubricati:
: si denuncia la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione apparente;
: si censura la gravata decisione per aver annullato l’avviso di accertamento pur in mancanza di una valida prova contraria fornita dal contribuente.
Il COGNOME è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio e di cessazione
della materia del contendere, rendendo noto che, nelle more, il contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie disciplinata dall’art. 5 della L. n. 130 del 2022 e provveduto al pagamento dell’importo a tal fine dovuto.
Le surriferite circostanze trovano conferma nella documentazione allegata all’istanza.
Alla luce di ciò, processo va dichiarato estinto, giusta il disposto del comma 12 dell’art. 5 innanzi citato.
Inoltre, in presenza della prova dell’avvenuto integrale pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute dal contribuente, va anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 30945/2019).
Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, essendo il contribuente rimasto intimato.
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P .R. n. 115 del 2002 ( Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) e, per giunta, la parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R. e 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012 .
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della L. n. 130 del 2022, e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione