Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31714 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31714 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27/2023 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Bisceglie (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO (C.F. e P.IVA: P_IVA, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), a seguito di delibera di fusione per incorporazione in data 18/11/2022 iscritta presso la CC.I.A. di Bari in data 23/11/2022 della RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P.IVA: P_IVA), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla INDIRIZZO (telefax: NUMERO_TELEFONO; posta elettronica certificata: EMAIL);
-ricorrente – contro
Avviso accertamento in rettifica e liquidazione ICI Istanza congiunta cessazione materia del contendere ex l. n. 197/20222
Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t. AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (P.IVA: P_IVA e C.F.: P_IVA), rappresentato e difeso, come da procura speciale su foglio separato e da intendersi apposta in calce al controricors o, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (C .F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (indirizzo Pec Reginde: EMAIL);
-controricorrente –
-avverso l ‘ordina nza n. 2841/2022 emessa dalla CTR Puglia in data 02/11/2022 e notificata il 04/11/2022;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso un avviso di accertamento in rettifica e liquidazione per ICI 2011 emesso dal Comune di RAGIONE_SOCIALE relativamente ad un capannone e sei aree fabbricabili.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il valore accertato limitatamente alle aree edificatorie e stabilendo il valore di € 30,00/mq come base per il ricalcolo da utilizzare per la base imponibile.
Sull’appello del Comune di RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale Puglia accoglieva il gravame, evidenziando che erroneamente i giudici di primo grado avevano considerato, quanto alle aree fabbricabili, solo i valori indicati dalla contribuente sulla base di più atti di compravendita di terreni limitrofi (il cui prezzo di vendita oscillava da 13€/mq a 41 €/mq, rispetto ai 99,00/mq stabiliti dal Comune), senza minimamente confrontarsi con le valutazioni tecniche poste a base del valore applicato dal Comune (e, in particolare, con i valori accertati nella perizia dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che erano stati confermati per l’esercizio 2011 con Delibera n. 75 del 7.6.2011, in virtù della quale era stato stabilito il valore per i suoli in esame), e che in ogni caso i due atti di compravendita indicati dalla società con finalità comparative avevano ad oggetto immobili iscritti ad un
differente foglio e si riferivano a valori di scambio in epoche ben differenti tra loro e con l’anno di imposta (2011).
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) sulla base di tre motivi. Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la ‘Violazione / falsa applicazione dell’art. 5, V comma, del d.lgs. n. 504/1992, per avere la Commissione Regionale valutato le potenzialità edificatorie dei terreni de quibus in via astratta anziché in concreto’ (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l”Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dagli elementi necessari per la valutazione in concreto dell’edificabilità dei suoli’, in relazione all’art . 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), per aver la CTR omesso di esaminare gli elementi, necessari ai fini della valutazione in concreto dell’edificabilità, rappresentati dalla interclusione del fondo di cui al foglio n. 26, particelle 487, 488 e 490, dalla notevolissima distanza dei suoli dal centro della città e dalla ubicazione dei suoli tutt’altro che a ridosso dell’abitato.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la ‘Violazione / falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 36, II comma, n. 4), e 61 del d. lgs. n. 546/1992, per non avere la Commissione Regionale minimamente motivato in ordine alla omessa considerazione degli elementi concreti ai fini della determinazione della base imponibile (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
Con nota congiunta del 2 ottobre 2023, i difensori RAGIONE_SOCIALE parti in causa, premesso che: a) con deliberazione n. 15 del 31.3.2023 del RAGIONE_SOCIALE, è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti, i cui termini di adesione sono stati poi prorogati al 30.9.2023 (02.10.2023) ex art. 20 d.l. n. 34/2023; b) in data 02.10.2023 la RAGIONE_SOCIALE ha definito, ai sensi dell’art.
1, commi 186-205, della legge 29/12/2022, n. 197, la pendenza tributaria, come risulta dalla ‘domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti’ e dalla relativa ricevuta di pagamento in un’unica soluzione: c) verificata la regolarità della domanda e del relativo versamento, il Comune di RAGIONE_SOCIALE non ravvisa alcun motivo per notificare un eventuale diniego; tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata l’estinzione del processo, per cessata materia del contendere.
La lite, attribuita alla giurisdizione tributaria e pendente nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (art. 1, comma 186, legge n. 197/2022), deve ritenersi così definita ai sensi del comma 194 dell’articolo menzionato, secondo cui: ‘La definizione agevola ta si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023’.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 1, comma 198, l. cit.).
P.Q.M.
dichiara estinto il processo;
spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 6.11.2023.