Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28151 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
Oggetto: avviso di accer-
tamento
– II.DD. e IVA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (PEC: EMAIL–
EMAIL) e NOME COGNOME (PEC: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza n.4788/8/16 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 19.5.2016, non notificata. camerale del 3 luglio 2024, riconvocata nella medesima composizione in data 9 ottobre 2024,
Udita la relazione svolta nell’adunanza dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Campania veniva rigettato l’appello dell’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 468/7/12 con la quale il giudice aveva accolto il ricorso della società RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per II.DD. e IVA 2006.
Si legge in sentenza che con l’atto impositivo «veniva contestata la omessa dichiarazione e fatturazione di elementi positivi del reddito, relativamente a canoni di locazione di un immobile del quale la società ricorrente si era resa cessionaria, di conseguenza destinataria dei canoni di locazione relativi».
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo, decisione confermata dal giudice d’appello.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in due censure, al quale il contribuente ha replicato con controricorso. La contribuente ha proposto istanza di sospensione del giudizio, anteriormente all’udienza del 13 settembre 2023 ex art.1 commi 286-202 della legge n.197/2022 sino al 10 ottobre 2023 al fine di consentire alla parte di accedere alla definizione
agevolata della lite. Da ultimo ha depositato documentazione integrativa.
Considerato che:
Nella memoria prodotta in data 18.10.2023 la società contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio in relazione alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 186 e ss. della legge 29/12/22 n. 197.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto sal vo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
La contribuente ha anche depositato le quietanze di pagamento e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.
Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo. Le spese del processo restano pertanto a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 3.7-9.10.2024