Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10071 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 9385/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso cui elettivamente domicilia in Roma al INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.5838/16 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 18 luglio 2016, depositata il 7 ottobre 2016 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
tributi
RILEVATO CHE :
NOME COGNOME ricorre avverso l’RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’ avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2007.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r., esaminando la prova contraria prodotta dal contribuente, riteneva che essa non fosse sufficien te a superare l’accertamento sintetico del reddito, in quanto basata su elementi ‘deboli’, quali asseriti versamenti in contanti da parte dei genitori e dichiarazioni rilasciate da soggetti terzi, non attendibili per il legame familiare dei dichiaranti o, comunque, non rilevanti.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
Parte contribuente depositava memoria, con documentazione allegata, con cui deduceva di aver proposto domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, provvedendo al versamento della prima rata dovuta.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, deve rilevarsi che il contribuente controricorrente ha eccepito e documentato, anche con produzione telematica, di aver proposto domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, provvedendo al versamento della prima rata dovuta e deducendo pertanto l’avvenuto perfezionamento della definizione sin dal momento della presentazione della domanda, ai sensi del comma 6 del ridetto art. 6.
Entro il 31 dicembre 2020 nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, tale non potendosi ritenere l’istanza di trattazione del contribuente finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione del giudizio.
Non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, né comunque l’Ufficio, all’interno di questo giudizio, ha contestato le allegazioni e produzioni del contribuente sul punto, di cui al controricorso.
Pertanto, ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.
Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Inoltre, <> (Cass., sez. trib., 07/12/2018, n.31732).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
La Presidente
NOME COGNOME