Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33385 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33385 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine de l ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del Foro di L ‘Aquila (EMAIL) e dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Roma (EMAIL; EMAIL), presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 896 del 2017, pronunciata dalla V sez. della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo il 6/07/2017, e pubblicata il 23/10/2017; udita:
la relazione svolta in c.c. dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto:
Definizione
agevolata – Estinzione.
RILEVATO E CONSIDERATO
Con ricorso spedito per la notificazione il 16/04/2018, RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza supra indicata, per due motivi entrambi consistenti in asserite violazioni di legge, il primo in particolare relativo alle modalità di calcolo degli acconti IRES nella vigenza del comma 28 dell’art. 33 della l. n. 183 del 2011 (relativo al sisma avvenuto in Abruzzo il 6 aprile 2009), e il secondo per asserita inosservanza del principio del contraddittorio ex art. 36bis , comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. Il valore della causa indicato in ricorso è di € 24’807,00.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con ampio controricorso.
Pendente il ricorso in questa sede di legittimità, è entrato in vigore l’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, che ha previsto le modalità di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie.
La società ha deciso di avvalersi di tale facoltà ed ha presentato, in data 29/0 5/2019, presso il competente ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, domanda (protoc. NUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO.31/05/2019-I) di definizione agevolata della controversia sopra indicata, versando l’importo di € 15′ 680,16 oltre interessi (in 20 rate trimestrali come previsto dall’art. 6, comma 6 , cit.).
L ‘RAGIONE_SOCIALE in data 31/05/2019 ha attestato la ricezione della domanda e non ha notificato successivo atto di diniego entro il termine di legge del 31/07/2020.
La società contribuente ha depositato in giudizio i modelli F24 attestanti l’avvenuto pagamento integrale del piano rateale del predetto condono.
Vanno pertanto dichiarate la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
Come disposto per legge, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME