Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20605 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
Oggetto: definizione age- volata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11576/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (Pec: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (Pec: EMAIL), elettivamente domiciliato presso lo studio del l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (Pec: EMAIL) in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Toscana n.1916/29/2015 depositata il 13 aprile 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, accoglieva parzialmente sia l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE sia l’appello incidentale condizionato di NOME COGNOME, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n.133/5/12 la quale, previa riunione, aveva accolto i distinti ricorsi introduttivi proposti dal contribuente.
Essi avevano ad oggetto tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, emessi a seguito di verifica fiscale e redazione di p.v.c. a carico della RAGIONE_SOCIALE attiva nel commercio di autoveicoli. Nel quadro di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava al contribuente un maggiore imponibile ai fini IRPEF e IRAP e l’indebita detrazione di IVA, oltre accessori.
In particolare, il giudice di prime cure preliminarmente respingeva l’eccezione di inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, co. 7, della L. n.212/2000 e, nel merito, accoglieva i ricorsi aventi ad oggetto i menzionati avvisi, ritenendo le operazioni intrattenute dalla RAGIONE_SOCIALE del contribuente effettivamente svolte, sia sotto il punto di vista oggettivo che soggettivo, valutando a tal fine
dirimente l’intervenuta richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lucca nei confronti del ricorrente per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appello principale dell’Ufficio limitatamente alle annualità 2006 e 2007, ritenendo le operazioni contestate inesistenti e imputabili al contribuente la mancanza di diligenza per non aver acquisito sufficienti informazioni sulle ditte fornitrici, risultate cartiere e prive della minima struttura imprenditoriale.
Di contro, la sentenza di appello accoglieva l’appello incidentale di parte contribuente per l’anno 2005 con il quale veniva contestato il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni ai sensi dell’art. 12, co. 7, della L. 212/2000.
Avverso la sentenza proponeva ricorso il contribuente, affidato a tre motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il contribuente depositava istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata ex art.6 d.l. 193/2016, convertito con modificazioni in legge n.225/2016. La Corte disponeva un’interlocuzione con l’RAGIONE_SOCIALE, la quale depositava infine memoria illustrativa.
Considerato che:
Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, il contribuente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’ art.6 del d.l. 193 del 2016, convertito in l. n.225 del 2016, con documentazione a corredo, offrendo copia della domanda inoltrata presso l’RAGIONE_SOCIALE e relativa attestazione di deposito e di pagamento di importi.
La presente controversia, di cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE, è definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, previo
pagamento di quanto dovuto. L’RAGIONE_SOCIALE con nota di deposito del 24.10.2023 ha dato atto che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata ex D.L. n. 193/2016, convertito in L. n. 225/2016 per i carichi pendenti iscritti a ruolo in relazione ai tributi recati dall’atto di accertamento oggetto del giudizio, e ha dichiarato di aderire a sua volta all’istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere presentata da parte ricorrente.
Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo e le spese del processo restano pertanto a carico della parte che le ha anticipate.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso il 30.5.2024