Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3475 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3475 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
Cartella ex art. 36-bis d.P.R. 600/73
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27688/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso l o studio di quest’ultimo in INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in INDIRIZZO Roma;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 849/2018/10, pronunciata in data 12/02/2018 e depositata in data 23/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/01/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, accogliendo l’appello dell’ufficio, ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME contro la cartella emessa ai sensi dell’art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui era recuperata Irpef, anno di imposta 2005, a causa del disconoscimento dell ‘ efficacia di una dichiarazione integrativa relativa all’esistenza di una minusvalenza derivante dalla cessione di quote di partecipazione alla società RAGIONE_SOCIALE;
in particolare, la CTR, premesso che nel periodo di imposta 2003 il contribuente aveva realizzato una minusvalenza e omesso di dichiararla mentre nel 2004 aveva realizzato una plusvalenza e omesso di dichiararla, evidenziava che egli, in data 30/10/2016, aveva presentato due dichiarazioni integrative, una per il 2003 e una per il 2004, compensando la plusvalenza; la cartella impugnata faceva riferimento al diverso periodo di imposta 2005 per il quale non era stata presentata alcuna dichiarazione integrativa e pertanto la CTP aveva errato laddove non aveva considerato che oggetto del giudizio era una cartella per diversa annualità da quelle interessate dalla dichiarazione
integrativa; inoltre l’ufficio aveva già considerato come tempestiva la dichiarazione integrativa per l’anno 2005:
il ricorrente ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria;
-l’RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso , illustrato quest’ultimo da memoria ;
con ordinanza del 26/10/2022 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. RG 10402/2019;
il ricorso è stato quindi fissato per la camera di consiglio del 24/01/2024 , per la quale il ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
Considerato che:
Col primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla pertinenza e incidenza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni integrative per gli anni 2003 e 2004 sull’anno 2005 e sull’Unico 2006 e sulla cartella impugnata; il fatto che le deduzioni del contribuente sulle dichiarazioni integrative costituivano oggetto del giudizio; la rilevanza del residuo di minusvalenza (formata dopo deduzioni parziali di plusvalenze in precedenti anni) rispetto alla dedotta illegittimità e infondatezza della cartella impugnata; e discusso tra le parti; anche in relazione alla riconosciuta tempestività RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni integrative per il 2003 e 2004. Erronea ricognizione della fattispecie concreta nella procedura di cui all’art. 36 -bis d.P.R. 600/73 .
Col secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla circostanza che, con la cartella impugnata, venivano illegittimamente operati, attraverso il
richiamato strumento di cui all’art. 36 -bis d.P.R. 600/73, disconoscimenti di minusvalenze e rettifiche e ricalcoli di imponibili e imposte principali e territoriali, e applicate sanzioni e interessi, che necessitavano di avviso di accertamento e relativa procedura e motivazione (invece omessi) .
Col terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame (art . 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.,) di fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti (comunque rilevabile di ufficio), consistente nel mancato rilievo della decadenza dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 56 d.lgs. 546/9 2) dall’eccezione di asserita non pertinenza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni integrative per gli anni 2003 e 2004 rispetto all’anno di imposta 2005 e all ‘Unico 2006 . E correlato vizio di extrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR accolto l’appello sulla base di eccezione sollevata dall’AE in primo grado e non riproposta in appello .
In data 10/10/2022 l’AVV_NOTAIO ha depositato memoria, per conto di RAGIONE_SOCIALE, subentrata a titolo universale a RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 76 del d.l. n. 73/2021, conv. in legge n. 106/2021, depositando ulteriore memoria per l’adunanza camerale del 24/01/2024.
La costituzione in sostituzione del precedente soggetto RAGIONE_SOCIALE, e quindi la successiva memoria, non sono ammissibili.
L ‘art. 76 del d.l. n. 73/2021, conv. in legge n. 106/2021, ha disposto l’estinzione ope legis di RAGIONE_SOCIALE, al contempo prevedendo che la RAGIONE_SOCIALE coattiva per la Regione RAGIONE_SOCIALE, dal l’ 1/10/2021 (quindi, da epoca successiva alla stessa notifica del controricorso, avvenuta il 23/10/2018), sia attribuita ad «RAGIONE_SOCIALE» (RAGIONE_SOCIALE, ente strumentale della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, che assume quindi la qualifica di agente della RAGIONE_SOCIALE; si tratta, cioè, di un fenomeno successorio a titolo universale in tutto analogo a quello che ha visto il subentro della stessa RAGIONE_SOCIALE, quale agente della RAGIONE_SOCIALE, alle società del RAGIONE_SOCIALE sul piano nazionale, ex art. 1 del d.l. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016, sicché ben possono trovare applicazione i principi che -riguardo alle numerose questioni processuali poste da detto subentro -questa Corte ha nel tempo affermato (si veda, in tal senso, Cass. n. 12256/2022).
N on è in discussione nel caso di specie l’ammissibilità di attività difensiva da parte del procuratore già costituito per l’ente poi estinto (Cass. n. 3312/2022) bensì il potere da parte di questi di spendita del nome dell’ente subentrato a quello estinto per legge, che richiede necessariamente un nuovo conferimento della procura, nella specie non depositata agli atti (Cass. n. 749/2024; Cass. n. 13750/2023; Cass. n. 36374/2022 in riferimento alla vicenda relativa a RAGIONE_SOCIALE; Cass. n. 12759/2022 ); l’AVV_NOTAIO infatti, nella citata memoria ha richiamato una procura allegata agli atti, evidentemente riferendosi, al riguardo, a quella a suo tempo rilasciata da RAGIONE_SOCIALE e che è l’unica che h a anche depositato; tuttavia, una possibile ultrattività della procura può configurarsi in relazione all’attività processuale svolta dal procuratore nell’interesse della medesima società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese dopo la sua estinzione, non cer to nell’interesse di quel diverso sogg etto giuridico che, chiamato a succederle, intenda costituirsi in giudizio, ex novo ; in tal caso, infatti, è di intuitiva evidenza come il successore (a titolo universale o particolare che sia) deve conferire idonea procura al proprio difensore, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 e 83 cod. proc. civ.; la presente decisione viene dunque resa allo stato degli atti, fermo restando che i relativi effetti si produrranno nei confronti
dell’ente subentrante ex lege secondo quanto previsto dalla normativa supra citata.
Rimane fermo peraltro che nei giudizi di cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sta in giudizio di regola con l’Avvocatura dello Stato, in quanto il protocollo del 22/06/2017 prevede che il patrocinio di RAGIONE_SOCIALE davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all’Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un’apposita delibera motivata dell’ente ai sensi dell’art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e – poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale – tale invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità (Cass. n. 6931/2023; Cass. n. 29258/2021).
3. In data 22/06/2023 il ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 conv, in l. n. 136 del 2018, corredata della prova della sua presentazione il 30/05/2019 e dei pagamenti RAGIONE_SOCIALE rate fino a quel momento maturate, e, successivamente, la prova del pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori rate, fino alla diciannovesima, chiedendo, anche nella memoria, pronuncia di estinzione e cessazione della materia del contendere.
La parte ha quindi dimostrato l’avvenuta presentazione della domanda e il versamento della prima rata dell’importo ancora dovuto, deducendo pertanto l’avvenuto perfezionamento della definizione sin dal momento della presentazione della domanda, ai sensi del comma 6 del ridetto art. 6.
Entro il 31/12/2020 nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018; non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, né
comunque l’Ufficio, all’interno di questo giudizio, ha contestato le allegazioni e produzioni del contribuente sul punto.
Pertanto, ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, sopra riportato, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass. n. 21826/2020).
Alla luce della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30/05/2002 n. 115 (Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 8184/2020; Cass. n. 39284/2021).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018.
Coì deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.