Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34822 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34822 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
Oggetto: definizione agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23327/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
(pec: EMAIL) e dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL), domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3652/15/23 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia depositata il 17.4.2023, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 1610/5/2018 con la quale era stato accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE a seguito di fusione per incorporazione, contro l’avviso di accertamento n.CODICE_FISCALE per IVA 2011.
La società svolgeva l’attività di fabbricazione e commercializzazione di lastre, fogli e profilati di plastica ed era oggetto di verifica, al cui esito veniva adottato PVC e contestata la partecipazione della società a frode carosello per operazioni soggettivamente inesistenti.
Veniva contestata l’ effettuazione di operazioni senza addebito d’imposta a seguito di lettera d’intento trasmessa dall’acquirente all’Agenzia delle Entrate risultata ideologicamente falsa per un imponibile di euro 130.321,32 ed IVA relativa pari al 20% per euro 26.064,00 -oggetto di ripresa ad imposizione -, con riferimento alle vendite di prodotti effettuati nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, documentato dalle fatture recanti la dicitura «non imponibile art. 8, comma 1 lett. C».
Il giudice di prime cure annullava l’avviso impugnato per ritenuta assenza di prova del coinvolgimento della società nella frode, decisione confermata dal giudice d’appello.
Avverso tale sentenza hanno proposto un unico ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo, cui replica il contribuente con controricorso che illustra con memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ. rendendo nota la definizione agevolata della lite.
Considerato che:
Successivamente alla sentenza di appello la società si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’art. 194 e ss. della legge 197/2022 e successive modifiche, sicché presentava, in data 27 settembre 2023, istanza di definizione della lite, e versava contestualmente l’importo di euro 10.426,00, pari al 40% del valore della lite (euro 26.064,00) secondo il disposto di cui all’art. 1 comma 188 lett. a) della predetta legge.
Tale norma prevede, infatti, che «in deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado».
Alla data di entrata in vigore della legge l’Agenzia delle Entrate era soccombente nella pronuncia in primo grado, sicchè la somma dovuta per la definizione della lite era pari al 40% del valore della controversia.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti
o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
La contribuente ha anche depositato le quietanze di pagamento e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.
Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo. Le spese del processo restano pertanto a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.11.2024