Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 961 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 961 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
Oggetto: imposte dirette ed IVA – avviso di accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9458/2014 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso il difensore;
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 389/38/13, depositata il 3 ottobre 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso);
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e rigettava l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ufficio locale, avverso la sentenza n. 453/10/12 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva parzialmente accolto i ricorsi RAGIONE_SOCIALE società contribuenti contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005.
La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l’ abuso del diritto contestato con gli atti impositivi impugnati, trattandosi di lecite operazioni di riorganizzazione infrasocietaria, peraltro del tutto giustificate sul piano economico.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE deducendo tre motivi.
Resistono con controricorso le società contribuenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio le società contribuenti si sono avvalse della definzione agevolata prevista dall’art. 6, dl 119/2018, quindi le parti hanno concordemente richiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Il consigliere est.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Cosi deciso in RAGIONE_SOCIALE 26 ottobre 2022
Il presidente