Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7031 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7031 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
Oggetto: estinzione del giudizio – definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della legge 130/2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22432/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dal l’RAGIONE_SOCIALE ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di ex soci della estinta società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 44/2020 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise in data 27/09/2019 e depositata il 9/01/2020;
ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’8/1/2026 dal consigliere NOME COGNOME;
La Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 23/12/2015 alla società e ai soci, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava per l’anno di imposta 2010 alla società contribuente, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 13/07/2010, maggiori redditi per euro 2.389,00, imputabili ai soci, e per euro 32.725,00, dovuti a titolo di IVA, avendo rilevato la vendita di prodotti sottocosto. I soci erano anche destinatari degli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2015, n.NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO e n.TR6010101507/2015 di rettifica del loro reddito.
La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di Campobasso, adita dai soci che impugnavano sia l’avviso societario che gli avvisi di rettifica del reddito ricevuti a titolo personale , in accoglimento dell’eccezione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 546/1992, dichiarava improcedibili i ricorsi avanzati in proprio, in quanto depositati prima del decorso del termine previsto per la procedura di mediazione tributaria, ed accoglieva il ricorso proposto avverso l’ avviso societario r ilevando l’illegittimità dell’accertamento induttivo; infine, compensava le spese di lite.
La Commissione Tributaria Regionale, adita dall’RAGIONE_SOCIALE , rigettava l’appello condannando l’Ufficio al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, rilevando che la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti della società estinta avvenuta il 16/12/2015 dovesse essere considerata tamquam non esset in applicazione dell’art. 2495 c. c., come modificato dal d.lgs. 6/2003.
L’RAGIONE_SOCIALE deposita ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi. I contribuenti depositano con controricorso.
In data 10/3/2023 l’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di trattazione a seguito di diniego alla definizione agevolata presentata ai sensi dell’art. 5, comma 12, della L. 130/2022.
Le parti non hanno presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l ‘RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n um. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/1992, per aver deciso la controversia sulla base di un motivo di censura proposto dalla controparte per la prima volta in appello e, precisamente, nelle memorie integrative successive all’atto di costituzione.
1.1. L’RAGIONE_SOCIALE rileva la tardività dell’eccezione d i nullità dell’accertamento per difetto di capacità processuale della società estinta e, di conseguenza, di inesistenza giuridica del processo svolto anche nei confronti di detta società, in quanto l’eccezione è stata sollevata soltanto nel corso del giudizio di appello e, precisamente, nella memoria di costituzione di nuovo difensore in violazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/1992.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma , num. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione de ll’art. 111, comma 6, Cost, dell’art. 36, comma 2, n. 4 d .lgs. 546/1992, e dell’art. 132, comma 2 , n. 4, c.p.c.
2.1. L’RAGIONE_SOCIALE , in subordine, ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia apparente poiché, dopo essersi soffermata sull’analisi dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di estinzione RAGIONE_SOCIALE società di persone, la Commissione Tributaria Regionale non ha in alcun modo collegato alla vicenda concreta le argomentazioni esposte in punto di diritto e non ha esposto gli elementi posti a fondamento della sua decisione.
Con il terzo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma , num. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. nel testo ratione temporis vigente .
3.1. In subordine, l’RAGIONE_SOCIALE rileva l’illegittimità della pretesa impositiva per difetto di capacità processuale della società estinta. Ad avviso della ricorrente, l’errore nel quale è incorsa la Commissione Regionale Tributaria consiste nel non aver considerato che il giudizio era stato introdotto in primo grado direttamente dai soci, in proprio e quali soci della società, l’appello poi era stato rivolto nei confronti dei soci e notificato al loro difensore costituito ed i soci si erano costituiti in giudizio.
Con il quarto motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma , num. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2495 c .c., nel testo ratione temporis vigente , quanto all’individuazione dei soggetti destinatari dell’avviso di accertamento.
4.1. La Commissione Tributaria Regionale ha falsamente applicato al caso di specie i principi dettati in relazione ai provvedimenti impositivi emessi e notificati unicamente nei confronti della società estinta, laddove invece l’avviso era rivolto direttamente ai soci, in esso si dava atto della cancellazione della società a far data dal 13/7/2010 e della possibilità di richiedere gli importi dovuti direttamente ai soci da parte dei creditori insoddisfatti, tenuto conto della responsabilità illimitata dei due soci accomandatari e della responsabilità entro i limiti della propria quota di partecipazione del socio accomandante.
Con il quinto motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma , num. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 156 c .p.c., stante la sanatoria di eventuali vizi della notifica dell’avviso di accertamento , in quanto impugnato ritualmente e tempestivamente dai tutti i soci che ne erano i diretti destinatari.
5.1. Nel giudizio di primo grado non è stato in alcun modo contestato il difetto di notifica dell’atto impositivo con particolare riguardo alla notifica eseguita nei confronti dei soci, destinatari anch’essi del provvedimento, i quali, in ogni caso, hanno impugnato ritualmente e tempestivamente l’avviso di accertamento, con conseguente automatica sanatoria di eventuali vizi della notifica ai sensi dell’art. 156 c .p.c.
Con il sesto motivo di ricorso (indicato come motivo 4) l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma , num. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, per non aver la Commissione Tributaria Regionale rilevato che l’avviso di accertamento era stato emesso e notificato direttamente nei confronti dei soci e che il procedimento era stato instaurato direttamente da questi ultimi.
6.1 . In subordine, l’RAGIONE_SOCIALE rileva che la Commissione Tributaria Regionale ha omesso di considerare la circostanza decisiva che avrebbe condotto ad una decisione di diverso tenore e cioè che l’avviso di accertamento era stato emesso e notificato direttamente nei confronti dei soci e che il procedimento era stato instaurato direttamente da questi ultimi.
In via preliminare si dà atto che in data 9/1/2023 nel presente giudizio sono state depositate le domande di definizione RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 5 della l. 130/2022 presentate nell’interesse della società ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e nell’interesse dei soci COGNOME NOME e COGNOME NOME (con allegati modelli di pagamento per la società e per quest’ultima socia).
In data 10/3/2023, con riferimento alle domande proposte dai soci, l’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di trattazione a seguito di diniego alla definizione agevolata presentata ai sensi
dell’art. 5, comma 12, della legge 130/2022, allegando le comunicazioni della competente Direzione RAGIONE_SOCIALE dellRAGIONE_SOCIALE.
In particolare, le procedure di definizione nei confronti dei soci avevano avuto esito negativo poiché la statuizione di improcedibilità dei ricorsi presentati in primo grado avverso gli avvisi di rettifica dei redditi notificati direttamente nei confronti dei soci non era stata impugnata.
Il giudizio di cassazione non era dunque pendente anche nei confronti dei soci e con riferimento agli avvisi personalmente notificati, per cui la domanda di definizione per la posizione dei soci non era collegata ad alcuna controversia e, non sussistendo il presupposto previsto dall’art. 5 della citata legge, quale quello della pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 15 luglio 2022, l’RAGIONE_SOCIALE aveva espresso ili diniego.
In relazione agli avvisi notificati ai singoli soci, infatti, si è formato il giudicato, come si evince pacificamente dagli atti, attesa la irretrattabilità della pronuncia di improcedibilità del ricorso di primo grado.
Il presente giudizio, dunque, riguarda unicamente l’avviso societario.
Con riferimento alla società, come detto, risulta la presentazione della domanda di definizione della controversia, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 130/2022; è stato, altresì, depositato il moRAGIONE_SOCIALE di pagamento che attesta il versamento dell’importo percentuale previsto rispetto al valore della controversia rientrante nel limite previsto dalla citata disposizione normativa.
Non risulta espresso diniego avverso la definizione agevolata richiesta dalla società, né è pervenuta l’istanza di trattazione.
8. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate come previsto dall’ art. 5, comma 5, della l. 130/2022, per cui nulla va disposto.
L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME