Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32877 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32877 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, n. 2316/2016, depositata il 13/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
contro
Definizione agevolata -art. 11 d.l. n. 50 del 2017
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2146/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
,
-ricorrente –
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha confermato la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile, ai fini Ires, per l’anno di imposta 2006 .
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato nota intestata «atto di costituzione» ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale e dichiarando di non aver depositato tempestivo controricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . Deve dichiararsi l’estinzione del giudizio
La società ha documentato di aver presentato con riferimento all’avviso di accertamento impugnato , ed in ragione della pendenza di questo giudizio, domanda di definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 ed ha versato in atti la quietanza attestante il pagamento della prima rata.
2.2. Entro il termine del 31 luglio 2018 l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2018 (art. 11, comma 10 d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
2.3. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi previsti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 30 settembre 2017 ed il processo si estingue. Deve, invece, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Tanto, tuttavia, non emerge in modo univoco dall’allega to
provvedimento di sgravio dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto privo di firma.
2.4. Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 11, comma 10, cit.
2.5. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME