Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31434 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31434 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 239/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
BERGAMO NOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con i quali elett.te domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
-resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4591/2018, depositata il 15 maggio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -In data 26 aprile 2012, la Tenenza di Massa Lubrense della RAGIONE_SOCIALE iniziava, per i periodi di imposta dal 2007 al 2012, una verifica fiscale nei confronti del dott. NOME COGNOME, esercente la professione di medico specialista in otorinolaringoiatria. L’attività di controllo si concentrava sull’analisi della documentazione contabile e dei dati desunti da indagini bancarie sui conti correnti bancari intestati al contribuente e al coniuge. Con il p.v.c. del 13 dicembre 2012 i militari della RAGIONE_SOCIALE rilevavano la violazione di diverse disposizioni di natura tributaria.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base del predetto p.v.c., riscontrava, per gli anni di imposta 2010 e 2011, una serie di movimentazioni bancarie correlate all’attività del professionista non giustificate, e contestava l’inerenza di elementi negativi portati in deduzione dal reddito.
Con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno 2010, l’ufficio accertava , ai sensi dell’art. 38, co. 1 , del d.P.R. 600/73 un reddito complessivo di euro 127.358,00 e le maggiori imposte dovute ai fini IRPEF, euro 19.100,00, addizionale regionale all ‘I RPEF, euro 753,00, addizionale comunale all’I RPEF, euro 66,00 oltre interessi e sanzioni come per legge, rilevando ai fini IVA l’omessa documentazione di operazioni attive esenti.
Con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno 2011, l’ufficio accertava ai sensi de ll ‘art. 38, co. 1 , del d.P.R. 600/73 un reddito complessivo di euro 156.462,00 e le maggiori imposte dovute ai fini IRPEF, euro 30.062,00, addizionale regionale all’I RPEF, euro 998,00, addizionale comunale all’I RPEF, euro 280,00 oltre interessi e sanzioni come per legge, rilevando ai fini IVA l’omessa documentazione di operazioni attive esenti.
Il contribuente proponeva distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento.
Nelle more del processo, con distinti provvedimenti di autotutela, l’ Ufficio, sulla base RAGIONE_SOCIALE indicazioni della sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale, procedeva ad annullare parzialmente gli atti impugnati, con rideterminazione del reddito complessivo.
In relazione al solo avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, l’ Ufficio proponeva al contribuente la mediazione della controversia con la riduzione RAGIONE_SOCIALE sole sanzioni. Le parti non addivenivano alla mediazione.
L’ Ufficio si costituiva in entrambi i giudizi e confermava la legittimità e la fondatezza della pretesa erariale.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenze n. 9167/19/16 e 9168/19/16, depositate il 19 maggio 2016, rigettava entrambi i ricorsi.
-Con ricorso in appello, il contribuente impugnava cumulativamente le sentenze di primo grado.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva con proprie controdeduzioni.
La Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n. 4591/08/18, depositata il 15 maggio 2018, accoglieva l’appello, compensando le spese del giudizio.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il contribuente si è costituito al fine di ricevere gli avvisi di fissazione dell’udienza.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va in via preliminare dato atto dell’avvenuto deposito di un’istanza del 1 ottobre 2023 di estinzione legale del giudizio ex art.
1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e succ. modif. e integr. (d.l. 34/2022, conv. in L. 56/2023), in quanto il contribuente, ai sensi dei commi 186 e 188 l. cit., si è avvalso della definizione agevolata.
A tal fine sono stati depositati le domande di definizione agevolata dell’ accertamento NUMERO_DOCUMENTO (Anno 2010) e NUMERO_DOCUMENTO (Anno 2011), le comunicazioni di avvenuto ricevimento RAGIONE_SOCIALE rispettive domande e i modelli F24 relativi al versamento per entrambe le domande della prima rata entro il termine del 30 settembre 2023.
Con nota n. 282490 del 19 ottobre 2023 la Direzione provinciale RAGIONE_SOCIALE Napoli II ha comunicato che la domanda di definizione RAGIONE_SOCIALE liti pendenti ai sensi dell’art. 1 , commi 183-203, della l. n. 197/2022, avente ad oggetto accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (anno di imposta: 2011) è stata accolta, in quanto regolare.
L’Avvocat ura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con nota del 16 novembre 2023, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio solo per la parte condonata, dovendo la causa proseguire per l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno 2010.
Il contribuente ha successivamente depositato in data 26 agosto 2025 gli estratti dal cassetto fiscale del contribuente attestanti l’intervenuto sgravio per le annualità 2010 e 2011 di cui al contenzioso.
Avendo il contribuente prodotto in giudizio la documentazione attestante la presentazione e l’ avvenuta ricezione di entrambe le istanze di definizione agevolata, nonché le quietanze di versamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comprovant i l’avvenuto pagamento – entro il termine del 30 settembre 2023, previsto dall’art. 1, comma 194, legge n. 197/2022 – della prima rata degli importi dovuti, non
essendo stato comunicato alcun dinego di condono, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Invero, i commi da 196 a 199 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 regolano gli effetti processuali della presentazione e del perfezionamento della domanda di definizione agevolata.
Ai sensi del comma 196, gli effetti della definizione perfezionata «prevalgono» su quelli RAGIONE_SOCIALE eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 197 stabilisce che le controversie definibili non siano sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo resta sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 189 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost. La declaratoria di estinzione del processo, che la disposizione censurata correla al deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, è frutto di una scelta del Parlamento non irragionevole, volta a favorire l’immedia ta chiusura RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti e a incentivare i pagamenti non ancora eseguiti, senza determinare alcun effetto preclusivo del diritto di azione o difesa, né una lesione della parità RAGIONE_SOCIALE parti nel processo. Con specifico riferimento all’ipotesi in cui la dichiarazione di estinzione avvenga a seguito del pagamento della sola prima rata,
la Corte ha escluso che ne discenda il venir meno del credito tributario residuo, poiché l’art. 1, comma 194, della stessa legge n. 197 del 2022 rinvia ad altre disposizioni che consentono la nuova iscrizione a ruolo degli importi non pagati, maggiorati di interessi e sanzioni. La sentenza ha altresì escluso una violazione del principio di capacità contributiva, in quanto la disciplina della definizione agevolata risulta coerente con i presupposti economici cui le rispettive imposizioni sono collegate e non si riduce a un intervento contrario al valore costituzionale del dovere tributario, né tale da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione.
Il pagamento della prima rata determina, pertanto, l’effetto estintivo nei termini indicati.
-Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. n. 3542/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 25 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME