Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26480 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26480 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23965/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Puglia, depositata il 17 gennaio 2020, n. 36/2020;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’estinzione del giudizio;
Oggetto: definizione agevolata ex lege n. 197 del 2022
udita per la ricorrente l’ AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’ estinzione del giudizio;
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava alla curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento con il quale, sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza di Lecce, recuperava a tassazione, per l’anno d’im posta 2006, tra l’altro e per quanto qui ancora rileva, maggiori ricavi incassati e non contabilizzati per euro 94.985, nonché costi per euro 1.450.225 ritenuti indeducibili (per violazione dell’art. 109 TUIR), unitamente ad IVA considerata indetraibile, p er l’ammontare di euro 145.022, in quanto somme portate da fatture concernenti operazioni soggettivamente inesistenti.
Contro l’atto impositivo la società proponeva impugnazione innanzi alla commissione tributaria pRAGIONE_SOCIALE, che accoglieva il ricorso annullando l’avviso di accertamento impugnato.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo -per quanto qui ancora interessa -errori logici nella ricostruzione degli elementi di fatto posti alla base del recupero fiscale, la confusione manifestata nella sentenza impugnata tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti oltre all’inconferenza RAGIONE_SOCIALE risultanze del giud izio penale rispetto a quello tributario.
L’appello veniva solo parzialmente accolto, con il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE legittimità del recupero dell ‘ IVA, che veniva considerata indetraibile in relazione alle fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, e degli interessi passivi sui conti correnti societari.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La RAGIONE_SOCIALE del fallimento RAGIONE_SOCIALE è rimasta RAGIONE_SOCIALE.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare all’esame dei motivi di ricorso risulta la decisione sull’istanza, avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente con nota del 27 settembre 2024 e ribadita in udienza, di dichiarare estinto il giudizio.
In data 27 settembre 2024, infatti, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato una nota RAGIONE_SOCIALE Direzione RAGIONE_SOCIALE Lecce dell’RAGIONE_SOCIALE con la quale quest’ultima ha attestato che, nella pendenza del presente giudizio, la RAGIONE_SOCIALE ha definito la materia del contendere correlata alle pretese impositive di cui all’avviso d’accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (per l’anno d’imposta 2006) qui sub iudice , con adesione alla definizione RAGIONE_SOCIALE lite ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202 RAGIONE_SOCIALE legge n. 197 del 2022.
Dal canto suo, l ‘RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha aggiunto che la presente controversia era inserita nell’elenco di quelle per le quali risultava presentata istanza per la definizione ai sensi dell’art. 1, comma 186, RAGIONE_SOCIALE legge 197 del 2022, approntato e trasmesso dalla Direzione Regionale RAGIONE_SOCIALE Puglia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale ha confermato che è cessata la materia del contendere nei suoi confronti.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le spese del processo estinto restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate (art. 1, comma 198, RAGIONE_SOCIALE legge n. 197 del 2022).
Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 3 ottobre 2024.