Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26479 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23973/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Puglia, depositata il 17 gennaio 2020, n. 35/2020;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto:
definizione agevolata
ex lege n. 197 del
2022
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’estinzione del giudizio; udita per la ricorrente l’ AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’estinzione del giudizio;
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento con il quale, sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza di Lecce, recuperava a tassazione, per l’anno d’im posta 2007 e per quanto qui ancora interessa, costi per 1.450.225 ritenuti indeducibili (per violazione dell’art. 109 TUIR) nonché IVA considerata indetraibile, per l’ammontare di euro 109.554, in quanto somme portate da fatture concernenti operazioni soggettivamente inesistenti.
Contro l’atto impositivo la curatela del RAGIONE_SOCIALE proponeva impugnazione innanzi alla Commissione tributaria pRAGIONE_SOCIALE, che accoglieva il ricorso annullando parzialmente l’avviso di accertamento impugnato.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo -per quanto qui ancora interessa -la confusione manifestata nella sentenza impugnata tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti oltre all’inconferenza RAGIONE_SOCIALE risultanze del giudizio penale rispetto a quello tributario.
L’appello veniva solo parzialmente accolto, con il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE legittimità del recupero RAGIONE_SOCIALE sola IVA, che veniva considerata indetraibile in relazione alle fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta RAGIONE_SOCIALE.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare all’esame dei motivi di ricorso risulta la decisione sull’istanza, avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente con nota del 27 settembre 2024 e ribadita in udienza, di dichiarare estinto il giudizio.
In data 27 settembre 2024, infatti, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato una nota RAGIONE_SOCIALE Direzione RAGIONE_SOCIALE Lecce dell’RAGIONE_SOCIALE con la quale quest’ultima ha attestato che, nella pendenza del presente giudizio, la RAGIONE_SOCIALE ha definito la materia del contendere correlata alle pretese impositive di cui all’avviso d’accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (per l’anno d’imposta 2007) qui sub iudice , con adesione alla definizione RAGIONE_SOCIALE lite ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202 RAGIONE_SOCIALE legge n. 197 del 2022.
Dal canto suo, l ‘RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha aggiunto che la presente controversia era inserita nell’elenco di quelle per le quali risultava presentata istanza per la definizione ai sensi dell’art. 1, comma 186, RAGIONE_SOCIALE legge 197 del 2022, approntato e trasmesso dalla Direzione Regionale RAGIONE_SOCIALE Puglia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale ha confermato che è cessata la materia del contendere nei suoi confronti.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le spese del processo estinto restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate (art. 1, comma 198, RAGIONE_SOCIALE legge n. 197 del 2022).
Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 3 ottobre 2024.