Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26016 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2290/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA -ROMAGNA n. 1605/2016 depositata il 13 giugno 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE un avviso di
accertamento con il quale, rideterminato in 8.247.124,25 euro il valore di un opificio industriale sito nel Comune di Asso (CO) acquistato dalla predetta società in data 16 giugno 2005 al prezzo dichiarato di 10 milioni di euro, recuperava a tassazione, ai fini dell’IRPEG e dell’IRAP, la differenza fra la quota di ammortamento dedotta dalla contribuente per l’anno 2005 (150.000 euro) e quella effettivamente deducibile (123.706,86 euro), nonché l’IVA da essa indebitamente portata in detrazione (350.575 euro).
La pretesa tributaria si fondava sull’assunto che all’immobile in questione dovesse essere attribuito il medesimo valore medio (416,87 euro al mq) di altro cespite contemporaneamente acquistato dalla prefata società, sito nel Comune di Cuggiono (MI).
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, in accoglimento del suo ricorso, stabiliva che il valore dell’opificio dovesse essere determinato sulla base della perizia giurata redatta il 18 novembre 2003 dall’ing. COGNOME, il quale aveva pure proceduto alla stima dell’immobile in Cuggiono.
La decisione veniva in sèguito parzialmente riformata dalla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna, la quale, con sentenza n. 1605/2016 del 13 giugno 2016, pur respingendo in dispositivo l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, determinava «i valori degli immobili coerentemente con quanto dedotto dalle parti in atti di vendita» .
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Con il primo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 29, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972.
6.1 Si assume che avrebbe errato la CTR nell’affermare, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di
presunzioni semplici, che il legame fra il fatto noto e quello ignoto da provare deve essere .
6.2 Viene, inoltre, rimproverato al collegio di secondo grado di non aver operato la doverosa valutazione, prima analitica e poi unitaria, dei vari elementi indiziari addotti dall’Ufficio a sostegno dell’accertamento tributario.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la violazione degli artt. 52 e seguenti del D. Lgs. n. 546 del 1992.
7.1 Si censura l’affermazione della RAGIONE_SOCIALE regionale secondo cui la cognizione del giudice d’appello deve ritenersi limitata al riesame della sentenza impugnata, non estendendosi all’intero oggetto della controversia introdotta in primo grado.
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
In prossimità dell’adunanza camerale, la controricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia da essa presentata in data 30 maggio 2019 ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018.
Successivamente l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato del giudizio, dando atto che la controparte ha provveduto a versare tutte le rate in cui era stato dilazionato il pagamento degli importi dovuti per il perfezionamento della definizione.
Alla luce di quanto precede, il presente processo va dichiarato estinto ex lege , per il verificarsi della fattispecie di cui alla disposizione normativa innanzi citata (in analogo ordine di idee vedasi Cass. n. 24083/2018, riguardante l’analoga ipotesi dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016).
Inoltre, risultando pacifica la circostanza dell’avvenuto integrale pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute dalla contribuente, va anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 30945/2019).
Giusta quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 13 innanzi richiamato, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) e, per giunta, la parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R. e 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per legge il presente giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione