Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25934 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 02/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24850/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), in proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Oggetto: tributi -definizione agevolata
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2647/15/16, depositata in data 18 marzo 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha separatamente impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2006 e 2007 con cui -a seguito di verifica e di PVC -si procedeva alla rettifica del reddito da attività professionale del contribuente per effetto de ll’accertamento di compensi non contabilizzati, con conseguente recupero di maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori.
La CTP di Napoli ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti.
La CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto l’appello del contribuente in relazione alla contabilizzazione di alcune fatture (dieci), nonché in relazione alla ripresa IRAP, rigettandolo nel resto. Ha ritenuto il giudice di appello non invocabile il giudicato esterno formatosi in relazione alla sentenza della CTP di Napoli n. 145/30/2012, in quanto relativo a diverso periodo di imposta. Ha, poi, rigettato l’appello in relazione al difetto di motivazione, rilevando come gli avvisi facessero rinvio per relationem a un PVC che era stato « consegnato » al contribuente, di cui in appello il ricorrente aveva dedotto la mancata conoscenza. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello corretta la metodologia utilizzata, rilevando che le presunzioni adottate dall’Ufficio sulla base di elementi acquisiti nel corso della verifica nel contraddittorio con il contribuente – erano dotate di pregnanza indiziaria. La sentenza impugnata ha, poi, disconosciuto efficacia probatoria alla documentazione prodotta dal ricorrente (dichiarazioni di clienti che avevano dichiarato di avere ricevuto la prestazione a titolo gratuito redatte in epoca successiva al PVC e solleciti di pagamento), osservando come -salve le fatture indicate a
pag. 6 della sentenza impugnata -non vi fosse prova della contabilizzazione di ricavi in diversi periodi di imposta. Nel quantum è stata ritenuta corretta la quantificazione dei compensi secondo tariffario ratione temporis ai valori medi « con esclusione degli importi dovuti a titolo di diritti e spese (…) addirittura favorevole per il contribuente ».
Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a sei motivi, uno dei quali ulteriormente subarticolato, cui resiste l’Ufficio con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
La causa, originariamente chiamata all’adunanza camerale del 14 febbraio 2024, è stata rinviata a nuovo ruolo sul presupposto che, avendo il ricorrente aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 3 d.l. n. 193/2016, i cui piani di rateazione risultavano conclusi, fosse cessata la materia del contendere. Il ricorrente, con memoria in data 2 febbraio 2024, ha -peraltro – dichiarato di essersi avvalso della definizione agevolata per non subire l’esecuzione forzata per cui, riproponendo le difese già formalizzate nel ricorso introduttivo e nella precedente memoria, ha chiesto, ove non venga dichiarata cessata la materia del contendere, l’accoglimento del ricorso.
Il controricorrente ha fatto pervenire dichiarazione in data 3 maggio 2024, corredata da nota dell’Ufficio, con la quale si dà atto che « le tre cartelle (071 2012 0119458828 -071 2015 0071391521 -071 2016 0070591502) nelle quali sono confluiti -in esito a riscossione frazionata -tutti gli importi dovuti in relazione agli avvisi di accertamento oggetto della lite, risultano integralmente estinte».
Con ulteriore memoria in data 5 settembre 2024, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per intervenuta definizione della lite. Va, pertanto, dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, dando atto che le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2024