Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24549 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME AVV_NOTAIO
Data pubblicazione: 12/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 15857-2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al INDIRIZZO (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to per la carica in ROMA, alla INDIRIZZO;
– intimata – avverso la sentenza n. 6856/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE quattro avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha
provveduto a riprese per I.V.A, I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente agli anni di imposta 2009-2011. La contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, previa riunione, con sentenza n. 19089/2017, rigettò i ricorsi. La RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 6856/19, depositata il 11/12/2019 accolse parzialmente il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva -che, a fronte della legittimità RAGIONE_SOCIALE riprese operate dall’ufficio non avendo la contribuente fornito prova dell’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni contestatele, al contrario le sanzioni applicate dovessero essere rideterminate per effetto dello ius superveniens rappresentato dall’art. 15 del D. Lgs. n. 158 del 2015. Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. È rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 5.1.2023) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della l. n. 197 del 2022. Il giudizio è stato sospeso da questa Corte con ordinanza n. 2465 del 26/01/2023. Con nota di deposito del 19/06/2023, la RAGIONE_SOCIALE si è avvalsa della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie in forza del predetto co. 186 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 in relazione al presente giudizio e, a tal fine, ha documentato d’aver versato il 16 febbraio 2023 la prima rata degli importi dovuti e d’aver trasmesso il successivo 23 febbraio 2023, a mezzo p.e.c., all’RAGIONE_SOCIALE il modello per l’adesione alla predetta definizione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della lett. d) del co. 1 dell’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, del co. 2 dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1,
n. 3, c.p.c., e all’art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR ritenuto assolto l’onere della prova a carico dell’Ufficio Con il secondo motivo si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., e dell’art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Con il terzo motivo si contesta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., e all’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La società contribuente ha reso noto di essersi avvalsa RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 186 e ss. della L. 29 dicembre 2022, n. 197.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la mera presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
Rileva questa Corte che l’art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘ presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ‘ e, in tal caso, ‘ il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ‘.
Pertanto, essendo documentati il rituale, tempestivo accesso alla definizione agevolata e l’avvenuto versamento della prima RAGIONE_SOCIALE
rate dovute, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio. Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 25/06/2024.