Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24270 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
Oggetto:
Tributi – Accisa –
Condono
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26020/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale allegata all’atto di costituzione di nuovi difensori
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6702/23/17, depositata il 17.07.2017.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza pubblica del 3.07.2024;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Sentito per l’RAGIONE_SOCIALE, l’avvocato dello Stato NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La CTP di Caserta rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di trasporto merci su strada, avverso l’avviso di pagamento, con il quale erano state recuperate le agevolazioni fiscali concesse negli anni dal 2012 al 2014, con rifer imento all’accisa sul gasolio per autotrazione.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuente, rilevando, in sintesi, che:
-nella dichiarazione trimestrale di consumo per fruire dell’agevolazione prevista dalla l. n. 448 del 1998 e dal d.P.R. n. 277 del 2000, in materia di riduzione dell’accisa sul gasolio per autotrazione, presentata dalla contribuente, erano indicati automezzi che non erano nella sua disponibilità, in quanto risultavano concessi in locazione ad altra società (la RAGIONE_SOCIALE con sede in Romania);
-a prescindere dalla qualificazione di detta dichiarazione, trattandosi di agevolazione fiscale, la disposizione che la prevede è di stretta interpretazione, per cui l’onere della prova (rigorosa) della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio grava sul contribuente, sicchè se la dichiarazione prevista dall’art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000 non è completa e non è corrispondente al vero, il beneficio non può essere riconosciuto;
nella specie la dichiarazione conteneva dati non corrispondenti al vero, come era stato ammesso dalla stessa contribuente nell’atto di appello, avendo riconosciuto l’esistenza di errori ‘formali’ nella dichiarazione;
-il contraddittorio preventivo era stato rispettato e l’avviso impugnato era correttamente motivato.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a otto motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la contribuente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 e 3 del d.P.R. n. 277 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente confermato la decadenza dall’intero beneficio concesso con la riduzione dell’aliquota dell’accisa sul gasolio per autotrazione, pur riconoscendo che la richiesta finalizzata ad ottenere detta agevolazione non aveva natura di atto notorio e senza considerare che non tutti i mezzi per i quali era stata presentata erano stati dati in locazione a terzi.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione, avendo la CTR modificato la motivazione della pretesa impositiva, che faceva riferimento solo alla decadenza dal beneficio ex art. 75 del d.P.R. n. 455 del 2000, dovuta al contenuto mendace della richiesta, e non alla non spettanza dell’agevolazione per l’assenza dei presupposti.
Con il terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la CTR adottato una soluzione della controversia, sulla base di un’eccezione/domanda mai posta dall’Ufficio, senza sottoporla prima al contraddittorio tra le parti.
Con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine alla domanda formulata dalla contribuente in via subordinata, riguardante l’annullamento parziale dell’atto impositivo.
Con il quinto motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione, riproponendo, con riferimento alla domanda subordinata, riguardante l’annullamento parziale dell’atto impositivo, la medesima censura mossa con il secondo motivo, nonché la violazione degli artt. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. n 277 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., riproponendo, sempre con riferimento alla domanda subordinata, le stesse censure esposte con il primo motivo.
Con il sesto motivo, denuncia la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, per avere la CTR ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di appello con il quale era stata censurata la mancanza del contraddittorio preventivo, e, in via subordinata la violazione del principio del contraddittorio preventivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, non essendo stato instaurato il contraddittorio preventivo dopo la presentazione RAGIONE_SOCIALE osservazioni al PVC e prima di emanare l’atto di accertamento.
Con il settimo motivo, denuncia la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, per avere per avere la CTR ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di appello con il quale era stata censurata la violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, per rinvio acritico al PVC, e, in via subordinata la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, in quanto la carenza di motivazione, censurata dal contribuente, non poteva essere equiparata alla motivazione per relationem .
8. Con l’ottavo motivo, lamenta la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, per motivazione illogica e, quindi, inesistente in ordine al motivo di appello
con il quale si denunciava l’omessa pronuncia da parte della CTP sulla violazione della c.d. motivazione rinforzata dell’avviso impugnato, in quanto, dopo avere dato atto che l’accertamento aveva valutato i rilievi formulati dal contribuente, la CTR ha con cluso che si trattava di ‘rilievi corretti’, e, in via subordinata la violazione degli artt. 53 e 56 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.
Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, allegando la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. ‘rottamazione ter’ ), in relazione alle somme pretese con l’avviso di pagamento impugnato.
9.1 Con ordinanza del 17.05.2019 la Corte ha sospeso il processo e rinviato la causa a nuovo ruolo.
9.2 Con successiva ordinanza del 20.07.2023 la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisire informazioni sull’esito della definizione agevolata.
9.3 Con nota del 15.03.2024 il difensore della contribuente depositava copia dei pagamenti di tutte le rate.
Ciò premesso, il giudizio va dichiarato estinto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024