Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22282 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1095/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA n. 781/2016 depositata il 30 maggio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE
indagini bancarie svolte su un conto corrente allo stesso intestato, un avviso di accertamento relativo all’anno 2008 con il quale riprendeva a tassazione, ai fini dell’IRPEF, presunti ricavi non dichiarati corrispondenti all’ammontare RAGIONE_SOCIALE operazioni di versamento ritenute prive di giustificazione, per un totale di 64.526 euro.
Il COGNOME impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, la quale, con sentenza n. 781/2016 del 30 maggio 2016, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte privata, annullava l’atto impositivo impugnato.
Contro tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi così rubricati:
(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.);
(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
Il COGNOME ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
In prossimità dell’adunanza camerale, il contribuente ha depositato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere.
A sostegno dell’avanzata richiesta ha dedotto di avere, entro il previsto termine del 31 maggio 2019:
(a)presentato la domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, con riferimento alla presente controversia tributaria;
(b)provveduto all’integrale pagamento degli importi dovuti per il perfezionamento della definizione.
Le surriferite circostanze trovano conferma nella documentazione allegata all’istanza.
Alla luce di ciò, poiché entro il 31 luglio 2020 l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato l’eventuale diniego della definizione e nel successivo termine del 31 dicembre del medesimo anno non è stata chiesta la trattazione del ricorso ad opera della parte interessata, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 6, comma 13, primo periodo, del citato decreto -legge.
Inoltre, in presenza della prova dell’avvenuto integrale pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute dal contribuente, va anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 30945/2019).
Giusta quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 13 innanzi richiamato, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P .R. n. 115 del 2002 ( Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) e, per giunta, la parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R. e 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012 .
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione