Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22017 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 9045/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata a tal fine presso quest’ultima nel suo studio (Studio RAGIONE_SOCIALE) sito in Roma, INDIRIZZO, come da procura speciale in calce al controricorso e ricorso in via incidentale.
– controricorrente e ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 7038/2022, depositata il 27 ottobre 2022, non notificata;
udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2024, dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale;
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE, titolare di un deposito fiscale di prodotti energetici, aveva impugnato gli avvisi di pagamento prot. n. 58437/RU del 17 dicembre 2018 e n. prot. n. 1358/RU del 9 gennaio 2019 , con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva recuperato accise e indennità di mora ex art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Tua), irrogando altresì le sanzioni amministrative del 30% di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (a mezzo di separati atti, impugnati separatamente), in seguito ad alcune immissioni in consumo effettuate dalla società RAGIONE_SOCIALE, nel mese di ottobre 2018, per le quali tale società non aveva provveduto a versare le accise entro i termini prescritti.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 8496/2019, depositata il 12 luglio 2019, aveva rigettato il ricorso.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva accolto l’appello e, per l’effetto, aveva annullato i provvedimenti impugnati in primo grado, rigettando l’appello incidentale e compensando le spese processuali.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi e memoria.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo deduce la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 , comma 2, n. 4, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La decisione di appello era nulla per apparente motivazione, in quanto si era limitata a ritenere insussistente la solidarietà del depositario di prodotti soggetti ad accisa energetica per la ragione che « Questo Collegio, al contrario di quanto eccepito dall’RAGIONE_SOCIALE, alla luce di quanto dettagliatamente descritto nella sentenza impugnata, ritiene l’appellante estranea alla vicenda descritta nei provvedimenti impugnati ».
Il secondo motivo deduce la v iolazione dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. . Il depositario di prodotti soggetti ad accisa energetica per liberarsi dalla solidarietà tributaria prevista dalla legge doveva provare la sua completa estraneità all’illecita sottrazione a imposizione dei prodotti.
Il terzo motivo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Era obbligato al pagamento della accisa energetica il titolare del deposito fiscale e in solido con esso il garante di tale pagamento o il soggetto nei cui confronti si verificavano in presupposti per l’esigibilità dell’imposta il che significava che il titolare del deposito fiscale era sempre obbligato a tale pagamento, mentre la locuzione ovvero poneva un’alternativa tra il suo garante e il soggetto nei cui confronti si verificavano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta.
Il quarto motivo deduce la violazione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C -81/15, NOME e dei principi di
proporzionalità e certezza del diritto dell’Unione Europea, dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Con riferimento al diritto greco che prevedeva, in caso di sottrazione di prodotti derivati dal tabacco soggetti ad accisa, la solidarietà del depositario per un’accisa maggiorata sino a 10 volte quella evasa e l’irrogazione da parte del giudice penale di una sanzione pecuniaria in solido con gli altri autori del fatto al depositario, la Corte di Giustizia aveva ritenuto contraria alla direttiva accise tale solidarietà nelle sanzioni, sicché errava il giudice di secondo grado nell’applicare lo stesso principio anche alla solidarietà sulle accise.
Il quinto motivo deduce la violazione de ll’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, dell’art. 13 del decreto legislativo 471 del 1997, dell’art. 2, commi 2 e 6, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. In caso di omesso tardivo versamento di accise erano dovute tanto l’indennità di mora prevista dal testo unico RAGIONE_SOCIALE accise avente carattere risarcitorio, quanto la sanzione finanziaria prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 471, avente carattere afflittivo.
RICORSO INCIDENTALE
Il primo motivo lamenta la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 4, TUA e dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza aveva esaminato le contestazioni della contribuente sul merito della pretesa, senza pronunciarsi sui vizi formali, ed in particolare sul motivo relativo alla violazione del termine di 60 giorni tra la notifica del p.v.c. e l’emissione dell’atto impositivo.
Il secondo motivo, formulato in alternativa rispetto al motivo precedente, lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo relativo alla violazione degli artt. 19, comma 4, TUA e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..
La sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi su un motivo di appello relativo al mancato rispetto del termine di decadenza di sessanta giorni, decadenza che era stata dedotta nel ricorso di primo grado.
La società ricorrente ha rappresentato, nel controricorso con ricorso incidentale, di avere aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie e ha allegato la domanda di definizione agevolata presentata, in data 5 aprile 2023, ai sensi della legge n. 197/2022, dalla quale emerge che la definizione si è perfezionata con la sola presentazione della domanda, non risultando importi da versare. Con successiva memoria, depositata con modalità telematiche in data 36 maggio 2024, ha chiesto l’estin zione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ex art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022.
8.1 Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023 , « presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata » e, in tal caso, « il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ».
8.2 Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 « L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della
contro
versia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine » (comma 200) e « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201)».
Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio .
9.1 Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
9.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2024.