Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21089 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9753/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME;
COGNOME NOME,
elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 5238/11/2016, depositata il 12 ottobre 2016;
CARTELLA DI
PAGAMENTO – IRPEF
–
ALTRO 1984-1985
udita la relazione della causa svolta nell ‘udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava ai coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME due cartelle di pagamento, a seguito dell’accertamento in via definitiva, con sentenza n. 531/2013 dell’8 febbraio 2013 della Commissione Tributaria Centrale, della fondatezza della pretesa tributaria riguardante l’IRPEF degli anni di imposta DATA_NASCITA–DATA_NASCITA.
Avverso tali cartelle di pagamento, i coniugi presentavano separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como la quale, con sentenza n. 291/05/2015, li rigettava, condannando i soccombenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
In particolare, il giudice di primo grado respingeva sia l’eccezione di decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che di prescrizione della pretesa impositiva, ritenendo che, trattandosi di imposta con aliquota progressiva, il dies a quo dovesse rinvenirsi nel momento della formazione del giudicato rispetto all’imposta complessivamente dovuta.
Interposto gravame dai coniugi, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 5238/11/2016, pronunciata l’8 luglio 2016 e depositata in segreteria il 12 ottobre 2016, rigettava l’appello , confermando sostanzialmente la sentenza di primo grado sia in merito alla decadenza che alla prescrizione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, i coniugi ricorrenti eccepiscono falsa e/o errata applicazione del combinato disposto dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, anche in relazione all’art. 329 cod. proc. civ. e dell’art. 2946 cod. civ.
Deducono, in particolare, che la C.T.R. avrebbe errato nell’individuare il termine di decorrenza della prescrizione e della decadenza del credito tributario dato che già nel febbraio del 1989 l’RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata in grado di quantificare l’imposta dovuta, con la co nseguenza che nel 2014 il diritto era da considerarsi già prescritto e decaduto.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti eccepiscono, in via subordinata, l’omessa pronuncia su una domanda. Nello specifico, ritengono i coniugi che il giudice a quo avrebbe omesso di pronunciarsi sulla ‘domanda subordinata’ relativa alla violazione dei principi costituzionali sulla ragionevole durata del processo.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la ricorrente COGNOME NOME ha documentato l’avvenuta definizione agevolata della
contro
versia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Ne consegue l’avvenuta definizione della pendenza tributaria, mediante il pagamento integrale RAGIONE_SOCIALE rate previste dalla proposta di definizione agevolata, accolta dall’ agente della riscossione.
Tale definizione si estende anche al coobbligato NOME COGNOME NOME, trattandosi del medesimo credito.
Gli stessi ricorrenti hanno comunicato, con nota depositata telematicamente in data 22 marzo 2024, la rinuncia agli atti del giudizio.
Consegue l’estinzione del giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024.