Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20898 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
CARTELLA PAGAMENTO IRPEF – ALTRO 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10832/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente – contro
NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 2645/01/2016, depositata il 24 ottobre 2016;
udita la relazione della causa svolta nell ‘udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di COGNOME NOME cartella di pagamento n. 13920120010296431, per un valore complessivo di € 67.564,90, basata sull’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per l’anno di imposta 2006, imputava per trasparenza, ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte dirette), il reddito da partecipazione della contribuente, in q ualità di socio della ‘RAGIONE_SOCIALE‘
Avverso tale cartella di pagamento, COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia la quale, con sentenza n. 152/01/2015, depositata il 28 gennaio 2015, lo rigettava, condannando la contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
In particolare, dato che la contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento per omessa notifica dell’avviso di accertamento, l’Ufficio allegava copia fotostatica dell’avviso di ricevimento della raccomandata dell’avviso di accertamento, avviso di ricevimento sottoscritto dalla stessa COGNOME in data 14 dicembre 2011. Successivamente, in sede cautelare, parte contribuente disconosceva la sottoscrizione apposta in calce alla domanda di accertamento con adesione (documento prodotto dall’Ufficio) e prop oneva in via incidentale querela di
falso rispetto all’avviso di ricevimento della raccomandata, ritenendo di non avervi mai apposto la propria firma.
Proposto interpello dal giudice di primo grado, l’RAGIONE_SOCIALE si rimetteva agli atti.
La C.T.P. rigettava il ricorso, evidenziando come, in primo luogo, la dichiarata volontà di proporre querela di falso non aveva avuto seguito nell’istaurazione di un relativo giudizio e, in secondo luogo, come non fosse rinvenibile alcuna contestazione di vizi propri della cartella.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 2645/01/2016, pronunciata il 12 ottobre 2016 e depositata in segreteria il 24 ottobre 2016, accoglieva l’appello, annullando la cartella impugnata e compensando le spese del doppio grado di giudizio.
Secondo il giudice di secondo grado, la C.T.P. non poteva tener conto, ai fini della decisione, dell’avviso di ricevimento della raccomandata dell’avviso di accertamento, dato che la risposta all’interpello da parte dell’Ufficio doveva essere inequivoca ed esplicita e non basata su un mero riportarsi agli atti. Rileva, inoltre, la C.T.R. che se, in un primo momento, il giudice di primo grado aveva escluso la rilevanza del documento oggetto di querela, in un secondo momento, invece, aveva finito per adottarlo a fondamento della propria decisione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di due motivi.
NOME resiste con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata.
La sigNOMEra COGNOME NOME, infatti, ha presentato istanza definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per la quale l’Ufficio non ha opposto diniego, non essendo stata, peraltro, richiesta istanza di trattazione della parte interessata (commi 12 e 13 dell’art. 6 cit.).
Risulta inoltre documentato il pagamento del relativo importo (in particolare, della prima rata in data 28 maggio 2019)
Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024.