Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20686 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20686 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente
Consigliere
NOME COGNOME NOME NOME
Consigliere – COGNOME.
Consigliere
NOME COGNOME DI NOCERA
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 23590/2014 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO .
– controricorrente –
Ud. 1/13/03/2024 C.C. PU R.G. 23590/2014 –
Cron. 17987/2019
R.G.N. 17987/2019
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in cale al controricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
– controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA n. 1936/48/14, depositata in data 24 febbraio 2014, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
COGNOME NOME, con ricorso del 25 marzo 2011, aveva impugnato la cartella di pagamento n. 071 2010 0483296601 001, avente ad oggetto somme iscritte a ruolo con il n. NUMERO_DOCUMENTO/001942, reso esecutivo il 18 ottobre 2010, in seguito all’accertamento sul moRAGIONE_SOCIALE unico n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 29 aprile 2004, relativo all’esercizio commerciale «RAGIONE_SOCIALE», per un importo di euro 215.535,17.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 559/28/12, aveva rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dal contribuente, in quanto la società RAGIONE_SOCIALE aveva dato la prova della notifica della cartella, eseguita ai sensi dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., alla madre del contribuente, come si evinceva dalla relata di notifica.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 21172 del 19 luglio 2023, questa Cote ha rinviato a nuovo ruolo per l’acquisizione di informazioni presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul perfezionamento della definizione agevolata nei confronti di COGNOME NOME.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce il vizio di omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio; la violazione di giudicato, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., error in procedendo , violazione del principio tra chiesto e pronunciato. I giudici di secondo grado avevano omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello inerente la sussistenza del giudicato, per cui era incorso in un vizio della motivazione per omessa pronuncia su motivo di gravame censurabile in relazione all’art. 112 cod. proc. civ..
Il secondo mezzo deduce, sotto diverso profilo, la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, error in procedendo, l’ulteriore violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva omesso di esaminare i sei motivi d’appello, volti ad accertare l’illegittimità del ruolo e, quindi, della cartella oggetto di contestazione.
Deve osservarsi, in via preliminare, che il ricorrente, in data 13 ottobre 2020, ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, rappresentando che, nelle more del giudizio, aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
225/2016, per i carichi erariali affidati all’Agente della Riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, dedotti nel provvedimento giurisdizionale oggetto di impugnativa di legittimità ed ha allegato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e, con successiva memoria depositata, con modalità telematiche, in data 26 aprile 2023, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuta definizione agevolata della pretesa fiscale, allegando estratto del cassetto fiscale dal quale risultava che l’importo inziale era pari 205.964,00 e che risultavano pagati complessivi euro 200.169,11. 4. All’esito del disposto rinvio a nuovo ruolo della causa, al fine di acquisire informazioni presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul perfezionamento della definizione agevolata nei confronti di COGNOME NOME, la difesa erariale ha depositato, con modalità informatiche, in data 23-24 ottobre 2023, le attestazioni di pagamento della cartella n. 07120100483296601 001, unitamente al piano di accettazione dell’istanza di definizione agevolata e la domanda di definizione agevolata.
4.1 Deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio in quanto il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 ed è stato pagato l’importo dovuto.
4.3 Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992 (Cass., 31 marzo 2023, n. 9088).
4.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, in data 13 marzo 2024.