Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19287 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3436/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrentiavverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA 3740/2016 depositata il 23/06/2016.
n. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
3V RAGIONE_SOCIALE, in qualità di consolidata e 3V RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, consolidante, impugnavano l’avviso di accertamento per IRES 2009, contestando la ripresa a tassazione di costi ritenuti non deducibili dall’Ufficio.
Entrambe le decisioni di merito erano favorevoli alle società contribuenti.
In data 29/05/2019 la parte contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2 -ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018, ed ha allegato la copia della domanda medesima, nonché la ricevuta di pagamento, in unica rata, dell’intero importo dovuto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vista la documentazione depositata in data 14/05/2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso che il pagamento era previsto in unica rata e non è intervenuto nei termini diniego di condono.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 06/06/2024.