Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16955 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16955 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
DEFINIZIONE AGEVOLATA
sul ricorso iscritto al n. 2212/2015 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Flero INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME;
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, residente a RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO;
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a Zuidlaren (Olanda) il DATA_NASCITA, residente a RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO;
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, residente a RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO;
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, residente a RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO;
tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), entrambi del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE – l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale non indicato), in persona del Direttore pro tempore .
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 3957/67/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano- Sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE), depositata il 14 luglio 2014 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26 marzo 2024;
RILEVATO CHE:
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 23/6/2012 della Commissione provinciale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’imposta di registro dovuta da vari
negozi collegati, riqualificando le vari operazioni negoziali in termini di cessione di azienda;
avverso tale sentenza i suindicati contribuenti proponevano ricorso per cassazione, notificato il 12/13 gennaio 2015, formulando nove motivi di impugnazione;
l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 19 febbraio 2015;
con nota depositata il 12 aprile 2023 i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare l’estinzione del processo, con integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della definizione integrale della cartella avente ad oggetto gli importi richiesti attraverso l’avviso di liquidazione oggetto del giudizio di merito, rappresentando e documentando che:
«- in pendenza di giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, ha affidato il carico relativo agli importi di cui all’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO Registro 2008 all’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE);
-lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) ha emesso la cartella di pagamento n. 02220140016898376000 per la riscossione degli importi oggetto all’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO Registro 2008;
con dichiarazione di adesione del 19 aprile 2017, prot. NUMERO_DOCUMENTO la ricorrente RAGIONE_SOCIALE si è avvalsa della definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della RAGIONE_SOCIALE (c.d. ‘Rottamazione cartelle’) prevista dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220140016898376000;
-con atto di ‘Comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute’ del 15 novembre 2017 l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ha comunicato alla predetta società l’importo dovuto per la rottamazione della menzionata cartella, pari a 284.787,42 €;
in data 23 novembre 2017 la società RAGIONE_SOCIALE ha provveduto all’integrale pagamento, in un’unica soluzione, dell’importo di 284.787,42 € perfezionando la procedura di definizione;
con ordinanza interlocutoria depositata il 25 settembre 2023 questa Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo, evidenziando che «dalla documentazione prodotta non risultava che la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA (che non è stata versata in atti) abbia riguardato la riscossione degli importi di cui all’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO – Registro 2008oggetto di contenzioso», così invitando i ricorrenti a produrre copia di detta cartella o altra documentazione utile al fine di verificare la pertinenza della suindicata procedura di definizione agevolata alla pretesa di cui si discute;
con nota depositata il novembre 2023 gli istanti hanno depositato la menzionata cartella e reiterato la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere;
CONSIDERATO CHE:
dall’esame della predetta cartella emerge che essa ha avuto ad oggetto l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO;
2. risultano documentati:
la dichiarazione di adesione del 19 aprile 2017, prot. NUMERO_DOCUMENTO, con cui RAGIONE_SOCIALE si è avvalsa della definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della RAGIONE_SOCIALE (c.d. ‘Rottamazione cartelle’) prevista dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220140016898376000;
-la comunicazione del 15 novembre 2017 con cui l’RAGIONE_SOCIALE) ha reso noto alla predetta società l’importo dovuto per la rottamazione della menzionata cartella, pari a 284.787,42 €;
-l’integrale pagamento, in un’unica soluzione, dell’importo di 284.787,42 €, avvenuto in data 23 novembre 2017 (v. distinta di
addebito del Banco BPN e attestazione di pagamento a favore dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE del 23 novembre 2017, sul bollettino di conto corrente, da parte della predetta banca);
il giudizio va dichiarato estinto;
3.1. in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, richiamato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017, cui sia seguita -come nella specie – la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora -come nella specie – egli sia ricorrente (cfr. Cass., Sez. T. 21 febbraio 2024, n.4657);
nulla va disposto in relazione alle spese perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente;
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2024.