Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15878 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 6353/2018 R.G. ed al n. 6363/2018 R.G. proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE (nel secondo giudizio quale società incorporante per fusione RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso le SENTENZE di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 2957/2017 depositata il 24/10/2017 e COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 2958/2017, depositata il 24/10/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze che hanno rigettato gli appelli, confermando le sentenze di primo grado che, in accoglimento dei ricorsi RAGIONE_SOCIALE società contribuenti (alla data odierna oggetto di fusione), hanno annullato l’avviso di liquidazione avente ad oggetto la maggiore imposta di registro, in considerazione della ritenuta decadenza dalle agevolazioni richieste.
Le società contribuenti hanno resistito con controricorso.
Considerato che:
Preliminarmente deve essere disposta la riunione del giudizio n. 6363/2018 R.G al giudizio n. 6353/2018 R.G., posto che i due giudizi, pur avendo ad oggetto due distinte sentenze di appello, concernono lo stesso debito tributario.
In via pregiudiziale deve rilevarsi che la RAGIONE_SOCIALE ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018, allegando la documentazione attestante il pagamento della prima rata, e che dalle deduzioni da ultimo presentate dall’RAGIONE_SOCIALE, risultano regolarmente pagate tutte le rate dovute a tale titolo.
Il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (comma 12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13),
precisando che «La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente» (comma 14).
4.Ne consegue che, non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata, anche nei confronti della società coobbligata (che oggi, comunque, risulta fusa per incorporazione nella società obbligata principale, con conseguente applicazione dell’art. 2504 -bis cod.civ.).
5. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.). Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte
-dispone la riunione del giudizio n. 6363/2018 R.G al giudizio n. 6353/2018 R.G.;
dichiara estinti i giudizi riuniti;
-compensa integralmente, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, il 29/05/2024.