Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15413 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
IRAP AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7656/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende,
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte Di Cassazione, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO;
NOME, NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ,
-controricorrenti –
e contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME PALMA CARMINE;
– intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 7943/2017, depositata il 27 settembre 2017.
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio;
sentito l’ AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, nei confronti di tutti i contribuenti indicati in epigrafe avverso la sentenza , anch’essa in epigrafe, con cui la C.t.r. ha respinto l’appello di essa ricorrente contro la decisione della C.t.p. di Caserta con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento relativo all’Iva e all’Irap per l’anno 2006 emesso in relazione a redditi non dichiarati conseguiti da una società di fatto costituita da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e altri trentatré soci.
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, ed anche NOME e NOME NOME, si sono difesi a mezzo controricorsi.
Con istanza depositata l’11 marzo 2024 l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dando atto della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203 legge n. 197 del 2022.
Analoga istanza, in data 11 aprile 2024 hanno presentato i controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali hanno versato in atti copia della domanda di definizione agevolata, ricevuta di versamento della prima rata e comunicazione di regolarità della definizione della controversia.
Considerato che:
L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione».
Entrambe le parti hanno dato atto della regolarità della domanda di definizione agevolata e del pagamento di quanto ivi previsto ai fini dell’estinzione .
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.