Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17855 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17855 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32207/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 234/2021, depositata il 20 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Dai dati reperiti attraverso le comunicazioni telematiche effettuate all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, risultava che NOME COGNOME, titolare dell’omonima ditta esercente l’attività di “trasporto di merci su strada”, conseguiva nell’anno 2011 ricavi per effetto di cessioni e/o prestazioni effettuate nei confronti di vari soggetti, per un imponibile complessivo ammontante ad euro 26.228,00. L’unica operazione imponibile comunicata dalla ditta risultava però essere quella effettuata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per un totale di euro 6.000,00 (euro 4.959,00 di imponibile e euro 1.041,00 di IVA), confluita nel quadro VE della dichiarazione presentata per l’anno 2011. Nel suddetto quadro era indicato l’importo di euro 5.009,00 quale totale delle operazioni imponibili effettuate nell’anno e la stessa somma era riportata al rigo VE38 (cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni): il volume d’affari dichiarato risultava, pertanto, pari a zero. Ai fini delle imposte dirette, invece, erano annotati nelle scritture contabili (come da rigo RF1, colonna 6) euro 50.000,00 di componenti positivi. Preso atto delle informazioni così acquisite, l’Ufficio, al fine di esaminare la posizione reddituale della ditta relativamente all’anno d’imposta 2011 e acquisire documentazione contabile utile al controllo, aveva proceduto all’emissione di apposito invito n. 100599/2016, la cui notifica si perfezionava per compiuta giacenza.
Il contribuente non ottemperava all’invito.
Conseguentemente, l’Ufficio emetteva l’avviso di accertamento n. TR601T501199/2016, con cui accertava un reddito d’impresa per l’anno 2011 di euro 68.959,00, oltre imposte, sanzioni e interessi di legge.
Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso.
La Commissione adita, con sentenza n. 1041/2017, depositata in data 12 dicembre 2017, accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di accertamento.
-Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello.
La Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 234/02/21, depositata il 20 maggio 2021, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.
-L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il contribuente ha depositato una duplice memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 32 , commi 4 e 5, del d .P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto utilizzabili documenti allegati dal contribuente soltanto in sede contenziosa e non anteriormente prodotti a seguito di rituale richiesta istruttoria da parte dell’Ufficio.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 109 TUIR, 21 d .P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che l’annotazione delle fatture relative a prestazioni di trasporto merci su strada poteva avvenire nel trimestre solare successivo a quello di emissione e conseguentemente affermato che, ai fini delle imposte dirette, costituissero ricavi di competenza dell’anno 2011.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 39, comma 2, lett. dbis d .P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 2697 c.c. , in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver la Commissione tributaria regionale ritenuto che, in caso di
ricostruzione induttiva dell’imponibile, spettasse al contribuente provare la deducibilità dei costi contestati.
-Con memoria del 24 aprile 2025 NOME COGNOME ha comunicato di aver provveduto alla definizione della controversia tributaria oggetto del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 5 l. 130 del 2022, come da relativa domanda e allegata ricevuta di pagamento integrale della somma dovuta, trasmessa con PEC alla competente Direzione provinciale di Campobasso dell’Agenzia delle entrate.
Con successiva memoria del 2 maggio 2025, a integrazione di quanto già esposto, ha rappresentato che la competente Direzione Provinciale di Campobasso dell’Agenzia delle entrate, a riscontro della PEC ricevuta in data 15.04.2025, ha espressamente confermato che ‘… il contenzioso in oggetto è stato definito dal contribuente ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l. n. 130 del 2022, come da allegata interrogazione alle banche dati in uso, della domanda di definizione agevolata avente esito regolare ‘.
Con successiva nota in vista dell’ udienza del 15 maggio 2025, l’Agenzia delle entrate ha depositato conforme i nterrogazione della domanda di definizione agevolata.
Alla luce dell’intervenuta definizione della lite, segue la declaratoria di estinzione del giudizio.
-Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 197/22.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. V, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione