Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13034 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13034 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 8361-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, che dichiara voler ricevere tutte le comunicazioni presso l’indirizzo pec , presso cui elegge il proprio domicilio telematico –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 1521/06/2021 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 16.12.2021;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 22 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE cinque avvisi d’accertamento, con cui, relativamente a gli anni d’imposta 201 3/2017,
Operaz. sogg. inesistenti – Prova – Definizione ex l. 197/2022
recuperò l’iva dovuta, nella misura complessiva di € 310.687,00. Gli atti impositivi erano fondati su elementi, raccolti in sede di verifica, da cui era emerso, secondo la prospettazione erariale, che le fatture emesse nei confronti della ricorrente dalla ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE , esercente attività di produzione calzaturiera, rispondessero ad operazioni soggettivamente inesistenti, di cui la COGNOME avrebbe avuto o avrebbe dovuto avere contezza.
Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Firenze rigettò le ragioni della contribuente con sentenza n. 969/04/2019. L’appello della società fu invece accolto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 1521/06/2021.
Il giudice regionale, dopo aver illustrato i fatti e le ragioni addotte dalle parti a sostegno RAGIONE_SOCIALE rispettive difese, ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse allegato elementi indiziari idonei a provare il coinvolgimento, anche solo colposo, della società.
L’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la sentenza, e ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi, cui ha resistito con controricorso la contribuente.
Fissata l’adunanza camerale, nelle more la controricorrente ha depositato documentazione comprovante la richiesta di definizione agevolata della controversia, e la sua stessa definizione mediante pagamento della prima rata, ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Nell’adunanza camerale del 22 novembre 2023 la causa è stata discussa e decisa.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice d’appello avrebbe malgovernato le regole di riparto in tema di indetraibilità dell’iva per operazioni inesistenti, violando i principi in tema di prove presuntive;
con il secondo motivo ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal NOME COGNOME.
Preliminarmente deve tuttavia rilevarsi che parte controricorrente ha dichiarato di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. Dalla documentazione allegata si evince l’adesione alla definizione agevolata, con richiesta di estinzione del giudizio, nonché il pagamento della prima rata.
Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. ‘ L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine ‘ (comma 200). ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201).
Pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il giorno 22 novembre 2023