Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11331 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13743/2017 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , con sede in Chiesa in Valmalenco (INDIRIZZO), in persona dell’amministratore delegato pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 28 febbraio 2017, n. 803/20/2017, notificata il 15 marzo 2017;
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
IRES
DEFINIZIONE AGEVOLATA
EX ART. 6 D.L. 119/2018
Rep.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 28 febbraio 2017, n. 803/20/2017, notificata il 15 marzo 2017, che, in controversia su impugnazione di irrogazione di sanzioni amministrative per l’accertamento di un maggior reddito imponibile nell’anno 2008, in conseguenza del disconoscimento della deducibilità di componenti negativi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti, ha accolto l’appello proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 2 marzo 2016, n. 3929/47/2016, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che il G.I.P. presso il Tribunale di Milano aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale promosso nei confronti del legale rappresentante della contribuente per insussistenza dei presupposti individuanti la condotta fraudolenta posta a base dell’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative;
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha resistito con controricorso;
in corso di causa, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi de ll’ art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di aver prodotto
l’attestazione dell’amministrazione finanziaria in ordine all’integrale pagamento della somma dovu ta per la definizione agevolata, la contribuente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE:
sulla scorta della documentazione prodotta dalla contribuente, si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall’art. 6 , commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
difatti, dopo la presentazione dell’istanza di definizione agevolata ed il pagamento dell’importo dovuto, la causa è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, l’istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l’istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020;
pertanto, non resta che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721)
le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733);
in ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. ‘ doppio contributo unificato ‘ , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma nell a camera di consiglio dell’11 aprile