Definizione Agevolata: Come Chiudere un Contenzioso Tributario Pendente
L’adesione a una definizione agevolata può rappresentare la chiave di volta per porre fine a lunghi e costosi contenziosi tributari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra perfettamente come questa scelta strategica possa portare all’estinzione del processo, anche quando questo è giunto al suo ultimo grado di giudizio. Analizziamo insieme la vicenda e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una cartella di pagamento relativa a imposte IRPEF per gli anni 2006 e 2007, notificata a una contribuente. Ritenendo illegittima la pretesa del Fisco, la contribuente ha impugnato l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP).
L’esito del primo grado di giudizio è stato sfavorevole, così come quello del successivo appello presso la Commissione Tributaria Regionale (CTR). Determinata a far valere le proprie ragioni, la contribuente ha deciso di proseguire la battaglia legale presentando ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento.
La Svolta con la Definizione Agevolata
Mentre il processo era pendente dinanzi alla Suprema Corte, si è presentata un’opportunità legislativa: la possibilità di aderire a una procedura di definizione agevolata dei carichi fiscali. La ricorrente ha colto questa occasione, presentando la domanda per sanare la propria posizione relativa alla cartella di pagamento oggetto della controversia.
Successivamente, l’agente della riscossione ha comunicato l’importo da versare per chiudere la pendenza, pari a circa 40.000 euro. La contribuente ha effettuato il pagamento e ha depositato in giudizio tutta la documentazione comprovante l’avvenuta e positiva conclusione della procedura di sanatoria.
La Decisione della Corte sulla Definizione Agevolata
Preso atto della documentazione prodotta, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che constatare il venir meno dell’oggetto del contendere. Se la pretesa fiscale alla base del processo è stata estinta tramite la definizione agevolata, non vi è più alcuna ragione per cui il giudizio debba proseguire.
Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del processo per “cessazione della materia del contendere”. In pratica, la lite si è chiusa non perché una parte avesse ragione e l’altra torto, ma perché la causa stessa del disaccordo è stata rimossa attraverso la procedura di sanatoria.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si basa su un principio fondamentale del diritto processuale. La contribuente ha fornito la prova inconfutabile di aver aderito con successo alla sanatoria: ha depositato la domanda di definizione, la comunicazione dell’agente della riscossione con l’importo da pagare e la ricevuta del versamento. Questo evento, sopravvenuto nel corso del giudizio, ha risolto la controversia in via stragiudiziale. Il compito della Corte, a quel punto, è stato semplicemente quello di prendere atto di questa nuova realtà e dichiarare formalmente la fine del processo. Un aspetto interessante riguarda le spese legali, che sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate, e la non applicazione del cosiddetto “doppio contributo unificato”, una sanzione solitamente prevista per chi perde un ricorso in Cassazione. La Corte ha chiarito che, poiché la fine del processo è dipesa da un evento esterno (la legge sulla sanatoria) e non da un rigetto del ricorso nel merito, non sussistevano i presupposti per tale ulteriore pagamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma l’efficacia della definizione agevolata come strumento per chiudere definitivamente le liti pendenti con il Fisco. Per i contribuenti, rappresenta una via d’uscita certa da contenziosi lunghi e dall’esito incerto. La decisione chiarisce inoltre un punto procedurale importante: l’estinzione del giudizio per questa via non comporta l’applicazione di sanzioni processuali come il raddoppio del contributo unificato, poiché la chiusura della lite non deriva da una soccombenza, ma da una scelta conciliativa resa possibile dal legislatore. In sintesi, la sanatoria fiscale si dimostra non solo una soluzione sostanziale per estinguere il debito, ma anche un meccanismo processuale valido per terminare le cause in corso in modo tombale.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché l’adesione alla sanatoria e il relativo pagamento risolvono la controversia alla radice.
In caso di estinzione per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Secondo questa ordinanza, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna al pagamento delle spese della controparte.
Se il processo in Cassazione si estingue per sanatoria, si deve pagare il raddoppio del contributo unificato?
No. La Corte ha specificato che non sussistono i presupposti per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto la fine del processo dipende da motivi sopravvenuti (la legge di sanatoria) e non dal rigetto del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9470 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, sedente in Caserta;
– intimata –
Avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6465/35/14, depositata il 25 giugno 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’odierna ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su tre motivi, avverso la decisione d’appello in epigrafe che confermava la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa a cartella inerente a IRPEF periodi d’imposta 2006 e 2007. L’Agenzia resiste con controricorso, mentre l’agente della riscossione è rimasto intimato.
Successivamente con apposita memoria il ricorrente ha dedotto e dimostrato l’avvenuta definizione agevolata.
CONSIDERATO CHE
La ricorrente ha depositato la domanda di definizione agevolata contenente l’indicazione della cartella oggetto di controversia (cfr. domanda di definizione ed epigrafe della sentenza impugnata). La stessa ha altresì prodotto l’atto con cui l’agente della riscossione ha quantificato l’importo che deve essere versato per la definizione (€ 40.847,72) ed ha dimostrato l’avvenuto pagamento della somma suddetta (all. A2). Deve dunque procedersi alla declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Inoltre, dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti conseguenti agli effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione per cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024