Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9300 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1208/2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da se medesimo, ai sensi dell’art. 68 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Roma, in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2170/1/2017 della Commissione tributaria Regionale dell ‘Emilia Romagna , depositata il 7/7/2017;
udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto:
udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; udite le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO per la resistente.
Ritenuto in fatto
La Commissione Tributaria Regionale dell ‘Emilia Romagna (CTR), con sentenza n. 2171/1/2017, depositata il 7/7/2017, confermava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto dal COGNOME avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’amministrazione finanziaria recuperava le imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute sull’atto di acquisto di un immobile sito nel Comune di Cervi e per il quale erano state applicate le agevolazioni ‘prima casa’. La CTR, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, non riconosceva la natura di causa di forza maggiore e, dunque, di esimente dell’obbligo di trasferimento sopra indicato, alla intervenuta sentenza del Tar che aveva annullato il decreto ministeriale per effetto del quale era stato disposto il trasferimento nel comune di Cervia del ricorrente, quale giudice di pace, e negli ulteriori eventi da quest’ultimo dedotti (necessità di eseguire dei lavori presso l’immobile e il fatto che esso era oggetto di locazione).
Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione svolgendo due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta.
Con ordinanza n. 20085 del 2022 il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo al fine di consentire all’RAGIONE_SOCIALE il deposito di documentazione attestante l’eventuale esito positivo del procedimento di definizione agevolata della presente controversia ex art 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in l. 1 dicembre 2016, n. 225.
6 . In ossequio del disposto rinvio, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato nota con la quale ha dato atto che risultava perfezionata la definizione del carico oggetto del presente giudizio.
In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
Con un primo motivo, NOME COGNOME lamenta la nullità della sentenza di merito per omessa motivazione e, conseguentemente, violazione dell’art 111 Cost. e dell’art 132, comma quarto, cod.proc.civ.
Il ricorrente rileva che a fronte della propria dichiarazione resa nel corso del giudizio di avvalersi della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 e di quella dell’Ufficio che affermava che non risultava alcun atto in tal senso, la CTR non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non fondata la dichiarazione di parte e non ha, neppure, provveduto a disporre un rinvio de ll’udienza. Tali omissioni non avrebbero, poi, tenuto conto della prova documentale offerta dal RAGIONE_SOCIALE 19.4.2017 consistita nella trasmissione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata afferente 9 cartelle, tra le quali, quella oggetto del presente giudizio.
Con il secondo motivo il contribuente denuncia l’omessa motivazione della sentenza della CTR in ordine alla dedotta impossibilità sopravvenuta -rappresentata dalla sentenza del TAR che ne aveva bloccato il trasferimento – al rispetto del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel comune ove era ubicato l’immobile oggetto di compravendita e per il quale erano state chieste le agevolazioni ‘prima casa’. La CTR avrebbe, poi, omesso ogni motivazione anche in relazione agli altri fatti sopravvenuti dedotti dalla parte che ne avevano impedito il trasferimento della residenza rappresentati dalle infiltrazioni presenti nell’immobile constate successivamente al suo acquisto e dall’esistenza di un rapporto locatizio .
In via preliminare, va ravvisato che a seguito del disposto rinvio è stato depositato dall’RAGIONE_SOCIALE una nota attestante la conclusione positiva del dedotto procedimento di definizione agevolata avviata dal contribuente ex art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in l. 1° dicembre 2016, n. 225.
Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo.
4.1 Per come risulta dagli atti processuali e, in particolare, dal deposito del verbale di udienza dell’8.5.2017 tenutasi dinnanzi alla CTR – atto pienamente
esaminabile dal Collegio in ragione dell’ error in procedendo denunciato dal ricorrente – la suddetta definizione trova ragione nella relativa dichiarazione di avvalersene presentata dal contribuente (datata 20.4.2017) e nel conseguenziale atto di rinuncia da quest’ultimo depositato (cfr . doc. 4).
A fronte di quanto sopra la CTR rinviava il giudizio e alla successiva udienza, tenuto conto della dichiarazione dell’Ufficio finanziario di non essere a conoscenza dell’ indicata istanza di definizione, decideva nel merito il giudizio.
4.2 Orbene, da quanto sopra risulta evidente che la CTR ha omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di non accogliere la richiesta di rinuncia al ricorso presentata dal contribuente e, quindi, di valutare la stessa e la documentazione da quest’ultimo depositata dalla quale risultava l’avvenuta definizione agevolata afferente la pretesa impositiva oggetto di giudizio. Tale omissione ha comportato l’esame nel merito del ricorso e la mancata dichiarazione di estinzione del processo; dichiarazione doverosa in presenza dei presupposti previsti dall’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in l. 1° dicembre 2016, n. 225 – per come emerso anche a seguito della nota depositata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE successivamente all’ordinanza interlocutoria di questa Corte – e rispetto alla quale nessun rilievo assume la dichiarazione dell’Ufficio finanziario sopra indicata .
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può, ex art. 384, secondo comma, cod.proc.civ., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di appello ex d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in n. 225 del 2016.
Possono essere compensate le spese di lite dei gradi del giudizio di merito, mentre le spese processuali del giudizio di cassazione sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara estinto il giudizio nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese processuali dei gradi di merito del giudizio e condanna parte controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di cassazione in favore del ricorrente, liquidandole in euro 2.800,00 oltre alle spese forfettarie, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge.
Spese compensate.
Cos ì deciso in Roma il 26 marzo 2024. Il AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME