Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8948 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Oggetto: Tributi
Iva -2011 contraddittorio endoprocedimentale
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 8411 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa giusta procura speciale a margine del controricorso dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli ultimi due difensori, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Valle D’Aosta, n. 26/02/2018, depositata in data 26 novembre 2018, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
rilevato che:
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Valle D’Aosta aveva accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 18/02/2016 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Aosta aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, per il 2011, aveva recuperato maggiore Iva nell’aliquota ordinaria in luogo di quella applicata agevolata del 10%- sulle cessioni di alcuni immobili, ritenuti dall’Amministrazione beni strumentali, compresi nel complesso turistico -recettivo di sua proprietà denominato ‘Residence Courmaison’ sito in Pré -STDidier (AO);
-in punto di diritto, la CTR ha annullato l’avviso ritenendo fondato il motivo assorbente di appello relativo alla violazione del principio del contraddittorio atteso che, nella specie, in violazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, nella sentenza del 18 dicembre 2008, Sopropè, avuto riguardo alla scansione cronologica della richiesta di chiarimenti da parte dell’Ufficio pervenuta il 2 febbraio 2015 (quasi due anni dopo l’acquisizione della documentazione finalizzata al controllo), della memoria presentata dalla società il 9 febbraio 2015, e del rigetto da parte dell’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE osservazioni contenute nella memoria lo stesso giorno in cui erano state trasmesse senza che fosse stata esplicitata alcuna posizione in merito alle argomentazioni in essa svolte,
non era dato ritenere che l’RAGIONE_SOCIALE avesse tenuto debitamente conto dette osservazioni;
la società contribuente resiste con controricorso;
in data 9 ottobre 2023, la società contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata ai sensi della Legge n. 197/2022 con la relativa comunicazione di avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata, unitamente alla quie tanza di pagamento relativa al versamento dell’integrale importo dovuto;
Considerato che
-con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000 per avere la CTR annullato l’avviso per difetto di contraddittorio endoprocedimentale sebbene, con riferimento, come nella specie, ad un accertamento ‘a tavolino’ senza previo accesso nei locali dell’impresa, non sussistesse un obbligo in capo all’Amministrazione di instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente, essendo l’art. 12, comma 7, cit. applicabile soltanto in caso di operazioni di verifica condotte dagli organi dell’Amministrazione finanziaria previo accesso nei locali commerciali e non avendo, in ogni caso, quanto alla ripresa Iva, la contribuente assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato;
-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 e 132 c.p.c., 111 Cost., e 112 c.p.c. per avere la CTR annullato l’avviso in questione ritenendo violato il principio del contraddittorio con una motivazione apodittica e priva di alcun riferimento alla concreta fattispecie;
-in data 9 ottobre 2023, la società contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata ai sensi della Legge n. 197/2022 con la relativa
comunicazione di avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata, unitamente alla quietanza di pagamento relativa al versamento, in data 27 settembre 2023, dell’integrale importo dovuto (euro 15.090,00);
-ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘ presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ‘ e, in tal caso, ‘ il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione . Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’;
-ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200); ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e’ di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200′ (comma 201);
-pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio;
-le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate;
-la declaratoria di estinzione del processo esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all’obbligo della
parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560; 12/10/2018, n. 25485);
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Cosi deciso in Roma in data 8 novembre 2023
Il Presidente NOME COGNOME