Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26808 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26808 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2900/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, rappresentati dall’avv.
NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2881/2022, depositata in data 08/07/2022 dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito del controllo automatizzato ai sensi dell’a rt. 36bis del d.P.R. n. 600/1973, per IRES relativa al 2006, veniva notificata alla RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, che era impugnata davanti alla
RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Varese la quale rigettava il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Lombardia accoglieva il gravame proposto dal contribuente.
La Corte di cassazione , con l’ ordinanza n. 28554/2020, depositata in data 15/12/ 2020, accoglieva il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, rinviando alla CTR.
Riassunto il giudizio, la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello.
Contro tale decisione la società e RAGIONE_SOCIALE in proprio propongono ricorso affidato ad un motivo, ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 29/12/2022.
L’RAGIONE_SOCIALE non svolge attività difensiva.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. per il 10/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 31, 16, 16bis e 17 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in quanto, pur avendo la difesa erariale avanzato istanza di pubblica udienza, notificata alla parte privata e depositata, essi, per errore della segreteria, non avevano ricevuto l’ avviso dell’udienza di discussione, inviato due volte all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il che aveva determinato la mancata partecipazione alla stessa e l’impossibilità dell’esercizio de i diritti di difesa e del contraddittorio, principi indefettibili del giudizio, costituzionalmente garantiti.
L’atto impositivo (cartella n. 117201000004602244) oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, espressamente diretto
alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
L’inserimento nel predetto elenco documenta la definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.
Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto.
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma in data 10/09/2025.
La Presidente NOME COGNOME