Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17585 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17585 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
Avviso di accertamento – Irpef
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17783/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-ricorrente-
controricorrente in via incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOMECOGNOME e quest’ultimo in proprio, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME ;
-controricorrenti-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. BASILICATA, n. 112/2021, depositata il 6/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale e dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale.
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica nei confronti della Associazione culturale «RAGIONE_SOCIALE, in data 6 luglio 2011, emetteva un processo verbale di constatazione (p.v.c.) e, in data 29 novembre 2016, notificava a quest’ultima avviso di accertamento (TC304R201333/2016) con il quale , per l’anno di imposta 2011, accertava un maggior imponibile e ritenute non dichiarate e l’atto di contestazione (n. TC3COR200672/2016) con cui irrogava le sanzioni non corrisposte. In particolare, l’Ufficio riteneva che l’associazione avesse corrisposto ai tre soci somme qualificate come «indennità di trasferta» che non potevano andare esenti da tassazione in quanto non adeguatamente motivate.
L’Associ azione contribuente, in persona del rappresentante legale NOME COGNOME e quest’ultimo in proprio impugnavano l’atto impositivo emesso nei confronti dell’Ente innanzi alla CTP di Potenza che accoglieva integralmente il ricorso.
L’Agenzia delle entrate spiegava appello che veniva rigettato dalla CTR con compensazione delle spese.
Avverso detta ultima ricorrono per cassazione entrambe le parti, l’Age nzia delle entrate in via principale e i contribuenti con ricorso in via incidentale contenuto nel controricorso.
Considerato che:
L’ atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, c omma 3, d.l. n. 13 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del
2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
L ‘inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss ., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.
P ertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto.
Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2025.