Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26799 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26799 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
Avviso di accertamento -IRAP -IVA -IRPEF – 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28214/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME sito in Roma al INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE LOMBARDIA n. 1808/2017 depositata in data 21 aprile 2017.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME gli avvisi di
accertamento IRAP, IVA ED IRPEF in relazione alle annualità dal 2005 al 2011.
Avverso l’ avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, oggetto del presente giudizio, la società ed i soci proponevano i ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Milano, la quale con sentenza n. 8150/2015 respingeva i ricorsi riuniti.
Contro tale sentenza proponevano appello la società e i soci dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1808/2017, depositata in data 21 aprile 2017, accoglieva l’appello dei contribuenti.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società e i soci hanno resistito con controricorso.
Ai fini di aderire alla definizione agevolata di cui al d.l. 118/2018, i contribuenti presentavano istanza di sospensione ex art. 6, comma 10, del d.l. citato.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la «Violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., artt. 118 disp. att. cod. proc. civ.18, 24, 36, secondo comma, n. 4, 53 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.».
1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, 53, 97, 111 e 136 Cost., 115 e 116 cod. proc. civ. 2697 cod. civ., 18, 53, 57 e 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 21 septies, 21 octies e 21 nonies, legge 7 agosto 1990, n. 241, 39, 40, 42, primo comma, e 3, e 60 d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, 54 e 56, primo comma, d.p.r. 26 ottobre
1972, n. 633 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 4, 17, 19 e 52, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 66 e 69 legge 30 luglio 1999, n. 300, 5 del regolamento di amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, 4 bis d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»
2. Va premesso che in data 6 giugno 2025, i contribuenti hanno depositato telematicamente documentazione dalla quale risulta che la società ed i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME Wo in proprio, con riferimento agli avvisi relativi ai maggiori redditi da partecipazione contestati (l’NOME COGNOME è stata attinta dal solo accertamento societario notificatole quale socia) hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2 -ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 allegando la copia RAGIONE_SOCIALE domanda medesima inoltrata in data 27 maggio 2019, la comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’importo netto dovuto ed i rispettivi pagamenti RAGIONE_SOCIALE prima (e unica) rata a mezzo moRAGIONE_SOCIALE F24 nei termini previsti. Va precisato che la domanda di definizione agevolata presentata da NOME COGNOME, pur riferita formalmente all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO -che, in realtà è quello avente come destinatario il NOME COGNOME, che ha presentato per la sua definizione agevolata regolare domanda e versato nei termini l’importo dovuto deve essere riferita all’avviso di accertamento che la riguardava -n. NUMERO_DOCUMENTO. Si tratta, infatti, nella fattispecie, di errore materiale agevolmente riconoscibile quanto all’indicazione degli estremi dell’atto impositivo, ed in tal senso rileva anche la diversità dei rispettivi importi versati, che è maggiore (€ 611,24 per la Wo) rispetto a quello dovuto e versato dal COGNOME (€ 436,42), in linea con la maggiore titolarità RAGIONE_SOCIALE quota di partecipazione detenuta dalla Wo del 40% del capitale sociale rispetto al 30% del RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Orbene, alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono quanto alla documentazione depositata ai fini RAGIONE_SOCIALE definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego RAGIONE_SOCIALE definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.
Non sussistono i presupposti processuali riguardo all’applicabilità del c.d. doppio contributo, in relazione alla modalità di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversia ed essendo parte ricorrente amministrazione pubblica ammessa al beneficio RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così decisa in Roma il 17 giugno 2025 ed in riconvocazione il 3 settembre 2025.
Il AVV_NOTAIO COGNOME