Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7816 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, al INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 8817, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio l’11.7.2016, e pubblicata il 20.12.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Oggetto: Ires, Iva ed Ilor, 2006 Studi di settore – Adesione a normativa condonistica – Art. 6, l. 193/2016 -Estinzione del giudizio -Cessazione della materia del contendere.
raccolte le conclusioni del P.M., s.AVV_NOTAIO, il quale ha domandato pronunciarsi l’estinzione del giudizio, ed in subordine il rigetto del ricorso;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’AVV_NOTAIO che ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere e, per la controricorrente, dall’AVV_NOTAIO, che ha aderito alla richiesta di estinzione;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Amministrazione finanziaria notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap in relazione all’anno 2006, applicando la normativa in materia di studi di settore.
La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando in primo luogo l’inadeguata soggettivizzazione dell’accertamento. La CTP rigettava il suo ricorso.
La contribuente spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il giudice dell’appello confermava la decisione della CTP.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice del gravame la società, affidandosi a sei strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO, ed ha domandato rigettarsi il ricorso.
4.2. La contribuente ha quindi depositato memoria con allegata documentazione, domandando dichiararsi l’estinzione del giudizio
avendo aderito a normativa di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie.
Ragioni della decisione
Non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso.
La contribuente, infatti, ha depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, che comporta pure l’obbligo per l’aderente di rinunziare ai ricorsi pendenti. Ha chiarito la contribuente che, a seguito dell’avviso di accertamento per cui è causa, l’Amministrazione finanziaria ha emesso tre cartelle esattoriali n. 097 2013 0161499771 000 (in pendenza di ricorso), n. NUMERO_DOCUMENTO (dopo la sentenza di primo grado), e n. NUMERO_DOCUMENTO (dopo la sentenza di secondo grado), relative al medesimo tributo ed oggetto di condono, riportate, nel calcolo degli oneri redatto dall’RAGIONE_SOCIALE, ai nn. 3, 5 e 6 del prospetto di sintesi.
L’istanza di definizione agevolata è stata ricevuta dall’RAGIONE_SOCIALE il 14.5.2018, prot. AT -09790201800687192101. L’RAGIONE_SOCIALE ha provveduto al calcolo dell’importo dovuto. La contribuente ha quindi prodotto estratti conto quale documentazione relativa al versamento di quanto richiesto.
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
In materia di spese di lite occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ‘ Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge ‘.
4.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso,
esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , e cessata la materia del contendere.
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, l’8.3.2024.