Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7564 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF 2007.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27104/2015 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’AVV_NOTAIO e dal profAVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE del Piemonte n. 371/31/2015, depositata il 9 aprile 2015;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
1. Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 23 novembre 2011, l’RAGIONE_SOCIALE procedeva ad accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti di COGNOME NOME, rideterminando il reddito per l’anno 2006 in € 42.518,00, con conseguente accertamento di maggiori imposte IRPEF e relative addizionali.
In pari data veniva notificati al medesimo contribuente i seguenti ulteriori avvisi di accertamento: i ) n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva rideterminato il reddito imponibile per l’anno 2007 in € 39.910,00, con conseguente accertamento di maggiori imposte IRPEF e relative addizionali; ii ) n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva rideterminato il reddito imponibile per l’anno 2008 in € 38.580,00, con conseguente accertamento di maggiori imposte IRPEF e relative addizionali.
Con atti prot. n. 37152 e n. 37153 del 20 aprile 2012, l’Ufficio procedeva all’annullamento, in sede di autotutela, degli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2011 e n. n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, emettendo in sostituzione due nuovi avvisi di accertamento: i ) n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 28 settembre 2012, con il quale veniva rideterminato il reddito per l’anno 2007 in € 98.134,00, con accertamento di maggiori IRPEF e relative addizionali dovute; ii ) n. NUMERO_DOCUMENTO,
con il quale veniva rideterminato il reddito per l’anno 2008 in e 84.014,00, con accertamento di maggiori IRPEF e relative addizionali dovute.
Avverso tali avvisi di accertamento NOME NOME proponeva distinti ricorsi dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 85/2013 depositata il 22 ottobre 2013, previa riunione degli stessi li accoglieva parzialmente; in particolare, la C.T.P. rigettava le censure avanzate dal contribuente con specifico riferimento «alle spese incrementative sostenute per l’acquisto dei terreni , € 13.444,00 ed € 6.500,00, ed in conferimento di € 280.000,00 nella costituenda RAGIONE_SOCIALE», accogliendo invece le censure del contribuente in relazione alla «somma di € 63.950,00 indicata in atto come pagata a mezzo assegno per l’acquisto dell’unità immobiliare dei genitori del contribuente», in quanto il sig. COGNOME avrebbe «prodotto indizi e documenti sufficienti a fornire la prova che non vi è stato alcun pagamento del prezzo e che, in effetti, si è trattato di trasferimento a titolo gratuito».
Interposto gravame dal contribuente, nonché appello incidentale dall’Ufficio, la RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE del Piemonte rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado e compensando integralmente le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 30 novembre
2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Ed invero, il contribuente ha aderito alla suddetta definizione agevolata, e, come confermato dall’RAGIONE_SOCIALE, ha versato integralmente le somme dovute; conseguentemente, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Spese a carico di chi le ha anticipate
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.